Art. 5.
                       Disposizioni attuative

   1.  Con  deliberazione  della  giunta regionale, da emanarsi entro
novanta  giorni  dall'entrata in vigore della presente legge, oltre a
quanto indicato al comma 8 dell'art. 3, sono stabiliti:
   a) il modello unico di domanda di riconoscimento della disabilita'
presentata dall'interessato;
   b)  la documentazione e le certificazioni mediche da allegare alla
prima  istanza  ed  alla  domanda  di  adeguamento della valutazione,
individuando gli elementi essenziali che esse devono contenere;
   c  )  la  documentazione  sanitaria  specialistica (esami clinici,
strumentali   e  di  laboratorio)  da  produrre  per  documentare  le
patologie ed i relativi deficit funzionali gia' certificati;
   d)  i  compiti  della  segreteria  amministrativa a supporto delle
funzioni di accertamento di cui all'art. 3;
   e)  le  indicazioni operative ai fini dell'informatizzazione delle
procedure di accertamento e valutazione della disabilita';
   f)  le  modalita'  di  svolgimento  delle  visite  per delega e di
effettuazione delle visite domiciliari;
   g)  le  modalita'  di  presentazione  dell'istanza  di  riesame  e
dell'espletamento dei relativi accertamenti;
   h)  le  modalita' e gli obiettivi per l'eventuale contenimento dei
tempi  di  attesa  per  l'effettuazione  degli accertamenti, anche in
termini abbreviati rispetto a quelli previsti dall'art. 3, comma 6.