Art. 5. Disposizioni attuative 1. Con deliberazione della giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, oltre a quanto indicato al comma 8 dell'art. 3, sono stabiliti: a) il modello unico di domanda di riconoscimento della disabilita' presentata dall'interessato; b) la documentazione e le certificazioni mediche da allegare alla prima istanza ed alla domanda di adeguamento della valutazione, individuando gli elementi essenziali che esse devono contenere; c ) la documentazione sanitaria specialistica (esami clinici, strumentali e di laboratorio) da produrre per documentare le patologie ed i relativi deficit funzionali gia' certificati; d) i compiti della segreteria amministrativa a supporto delle funzioni di accertamento di cui all'art. 3; e) le indicazioni operative ai fini dell'informatizzazione delle procedure di accertamento e valutazione della disabilita'; f) le modalita' di svolgimento delle visite per delega e di effettuazione delle visite domiciliari; g) le modalita' di presentazione dell'istanza di riesame e dell'espletamento dei relativi accertamenti; h) le modalita' e gli obiettivi per l'eventuale contenimento dei tempi di attesa per l'effettuazione degli accertamenti, anche in termini abbreviati rispetto a quelli previsti dall'art. 3, comma 6.