(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 18 febbraio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Oggetto del testo unico 1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di terzo settore riguardanti: a) le organizzazioni di volontariato; b) le associazioni; c) le cooperative sociali; d) le societa' di mutuo soccorso; e) le associazioni familiari; f) l'erogazione di contributi alle articolazioni regionali e provinciali dell'unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, della associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro e dell'unione nazionale mutilati per servizio della regione Lombardia; g) l'erogazione di contributo ordinario al servizio dei cani guida per non vedenti.