Art. 2.

                     Norme in materia di tributi



   1.  Alle  piccole e medie imprese, di cui al decreto del 18 aprile
2005  del  Ministro  delle attivita' produttive, operanti in Sardegna
nelle  attivita'  economiche  individuate  dai codici ATECO di cui al
comma  2,  a  decorrere  dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007, e fino al termine del periodo d'imposta in
corso  alla  data  del  31 dicembre 2010, e' concessa un'agevolazione
IRAP diretta a:
    a) favorire l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti con
contratto a tempo indeterminato;
    b) favorire la stabilizzazione dei lavoratori precari;
    c) ampliare l'internazionalizzazione dell'attivita' dell'impresa;
    d)  stimolare  la  costituzione  di  nuove  imprese  e  di  nuove
attivita' produttive;
    e)   incrementare   gli   investimenti   diretti  all'innovazione
tecnologica.
   2. Le attivita' economiche di cui al comma 1 sono le seguenti:
    a)  industria,  artigianato  e  commercio (sezioni C, D, E, F e G
della classificazione delle attivita' economiche ISTAT ATECO 2002);
    b)  turismo  e servizi (sezione H e I, quest'ultima limitatamente
ai codici di attivita' economiche ISTAT ATECO 2002 63.30.1, 63.30.2);
    c)  servizi  informatici  (sezione  K  limitatamente ai codici di
attivita'  economiche  ISTAT ATECO 2002 72.1, 72.2, 72.3, 72.4, 72.5,
72.6);
    d)  ricerca e sviluppo (sezione K, codici di attivita' economiche
ISTAT ATECO 2002 73.1 e 73.2);
    e) agricoltura e pesca (sezioni A e B della classificazione delle
attivita' economiche ISTAT ATECO 2002).
   3.  La misura dell'agevolazione e' pari alla riduzione di un punto
percentuale  dell'aliquota  ordinaria  prevista  per  l'IRAP ai sensi
dell'art.  16,  comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446  (Istituzione  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione   degli   scaglioni,  delle  aliquote  e  delle  detrazioni
dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali). L'agevolazione
e'  concessa  per  ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 se risultano
soddisfatte    le   condizioni   stabilite   ai   commi   successivi.
Dall'agevolazione  sono  esclusi  i  soggetti  di cui all'art. 74 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione
del  testo  unico delle imposte sui redditi), e gli enti pubblici. Le
riduzioni  d'aliquota previste nel presente comma non sono cumulabili
e  possono  essere  fruite  nel rispetto della regola degli aiuti «de
minimis»  di  cui  al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione
del  15  dicembre  2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 379
del 28 dicembre 2006. Per i settori indicati nell'art. 1, lettere A e
B,  del  suddetto  regolamento, l'agevolazione puo' essere fruita nei
limiti  previsti  dai  rispettivi regolamenti. Nel caso maturino piu'
presupposti  per l'agevolazione si deve comunicare solo quello cui si
intende accedere.
   4.  In  relazione  alle  finalita'  di cui al comma 1, lettera a),
l'agevolazione spetta a condizione che:
    a)  il  numero  complessivo  dei  lavoratori  dipendenti  a tempo
indeterminato,   mediamente   occupati   nell'anno   solare,  risulti
incrementato  almeno  del  5 per cento rispetto al numero complessivo
dei  lavoratori  dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati
nel periodo novembre 2006-31 ottobre 2007;
    b) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, anche a tempo
determinato,   mediamente  occupati  nell'anno  solare,  non  risulti
inferiore  rispetto  al numero complessivo dei lavoratori dipendenti,
anche  a  tempo  determinato,  mediamente  occupati  nel  periodo  1°
novembre 2006-31 ottobre 2007;
    c)  i  lavoratori  assunti  non  abbiano  mai svolto attivita' di
lavoro dipendente, siano persone con disabilita' individuate ai sensi
della  legge  5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione  sociale  e  i  diritti delle persone handicappate), o
abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente;
    d)  siano  osservati  i  Contratti  collettivi  nazionali e siano
rispettate  le  norme  che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro dei
disabili,  ai  sensi  della  legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il
diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche;
    e)   siano  rispettate  le  prescrizioni  sulla  salute  e  sulla
sicurezza   dei   lavoratori  previste  dai  decreti  legislativi  19
settembre  1994,  n.  626  (Attuazione  delle  direttive  89/391/CEE,
89/654/CEE,    89/655/CEE    89/656/CEE,    90/269/CEE,   90/270/CEE,
90/394/CEE,  90/679/CEE,  93/88/CEE,  95/63/CE,  97/42/CE,  98/24/CE,
99/38/CE,  99/92/CE,  2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti
il  miglioramento  della  sicurezza  e  della  salute  dei lavoratori
durante  il  lavoro),  e  14  agosto  1996,  n. 494 (Attuazione della
direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e
di  salute  da  attuare  nei  cantieri  temporanei  o mobili), e loro
successive  modificazioni, nonche' dai successivi decreti legislativi
attuativi  di  direttive comunitarie in materia di sicurezza e igiene
del lavoro;
    f)  i  posti lavoro creati a far data dal 1° gennaio 2008 vengano
conservati  per  un  periodo  minimo  di  due anni; l'agevolazione e'
comunque  revocata se, nel corso del biennio successivo al periodo di
imposta  nel  quale  si realizzano le condizioni indicate al presente
comma,  si  verificano  riduzioni  dell'occupazione tali da far venir
meno il rispetto delle stesse.
   5.  Ai  fini dell'agevolazione di cui al comma 4 rilevano le nuove
assunzioni    effettuate    dall'impresa   in   Sardegna.   Ai   fini
dell'incremento occupazionale non rileva l'assunzione dei soggetti di
cui  all'art.  54,  comma  6-bis,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  n.  917  del  1986.  Per  le assunzioni di dipendenti con
contratti  di  lavoro  a  tempo parziale, l'aumento di occupazione e'
calcolato in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle
previste  dal  contratto  nazionale.  Per  i soggetti che assumono la
qualifica  di  datore  di  lavoro  successivamente al 31 ottobre 2007
l'assunzione  di dipendenti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2008
costituisce      condizione     sufficiente     per     l'ottenimento
dell'agevolazione.  Per  le societa' controllate o collegate ai sensi
dell'art.  2359 del codice civile o facenti capo anche per interposta
persona  allo  stesso soggetto, l'incremento della base occupazionale
e'  da considerarsi al netto delle diminuzioni occupazionali rilevate
negli   stabilimenti  allocati  nel  territorio  regionale.  Ai  fini
dell'applicazione  della  presente  agevolazione i soci lavoratori di
societa' cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
   6.  In  relazione  alle  finalita'  di cui al comma 1, lettera b),
l'agevolazione  puo' essere fruita alle medesime condizioni di cui al
comma  4, lettere a) e b); sono considerate incrementative della base
occupazionale  anche  le  conversioni,  nel territorio regionale, dei
contratti  a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Al
fini  dell'ottenimento dell'agevolazione restano valide le condizioni
di cui al comma 4, lettere d), e) e f), e al comma 5.
   7. In relazione alle finalita' di cui alla lettera c) del comma 1,
la riduzione d'imposta si applica ai soggetti che nel corso dell'anno
effettuano   acquisti   di   beni  e  servizi  atti  ad  incrementare
l'internazionalizzazione dell'attivita' dell'impresa. La riduzione di
aliquota  compete  se  le  spese  rilevanti ai fini dell'applicazione
della  presente  agevolazione  sono  di  importo  pari o superiore al
risparmio d'imposta ottenuto moltiplicato per 2,5.
   8.    Gli    acquisti    rilevanti   ai   fini   dell'applicazione
dell'agevolazione prevista al comma 7 sono costituiti da:
    a)  spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva
di prodotti in fiere all'estero;
    b) ricerche di mercato;
    c)  spese  sostenute  per  le  reti  di  vendita  all'estero, ivi
compresi i costi del personale;
    d)  costi sostenuti per pubblicita' e propaganda in paesi esteri,
tesi  a  veicolare  i beni e servizi oggetto dell'impresa nei mercati
esteri.
   9. In relazione alle finalita' di cui alla lettera d) del comma 1,
la riduzione d'imposta spetta qualora i soggetti di cui al comma 1:
    a)  con  sede  operativa  e  legale in altre regioni localizzino,
successivamente  al 1° gennaio 2008, in Sardegna, stabilimenti o basi
fisse,  per  un  periodo non inferiore a tre anni ed a condizione che
nelle   predette  unita'  locali  vengano  impiegati  prevalentemente
lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato;
    b)  con  domicilio fiscale in Sardegna, incrementino le attivita'
esistenti  mediante  l'apertura nel territorio regionale di ulteriori
stabilimenti  o basi fisse, rispetto a quelli esistenti al 1° ottobre
2007,  senza  che  cio' comporti diminuzione della base occupazionale
delle unita' operative gia' esistenti alla predetta data.
   10.  La  riduzione d'imposta di cui al comma 1 si applica altresi'
alle  nuove  imprese costituitesi, in qualsiasi forma giuridica ed in
ogni  settore  produttivo,  a  far  data  dal  1° gennaio 2008, nella
Regione  Sardegna, con esclusione dei soggetti di cui all'art. 74 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 917 del 1986, e degli enti pubblici,
compresi   quelli   che   esercitano   in  via  prevalente  attivita'
commerciale.  Non  si  considerano  nuove imprese quelle derivanti da
trasformazioni,  fusioni  o  scissioni di societa' gia' esistenti. La
riduzione  d'imposta  non  si  applica in caso di cessazione e inizio
dell'attivita'   da  parte  dello  stesso  soggetto,  nonche'  quando
l'attivita'  costituisce  mera  prosecuzione  di  attivita' svolte da
altri soggetti.
   11.  In  relazione alle finalita' di cui alla lettera d) del comma
1,  l'agevolazione  si  applica ai soggetti che effettuano presso gli
stabilimenti,  cantieri,  uffici  o  basi  fisse ubicati in Sardegna,
investimenti  diretti  all'innovazione  tecnologica, a condizione che
gli  stessi  siano  di  importo  superiore  al  doppio  del risparmio
d'imposta  ottenuto  nell'anno di effettuazione dell'investimento, se
lo  stesso  costituito  da  costi  sostenuti  per ricerca e sviluppo,
ovvero   i  predetti  investimenti  siano  di  importo  superiore  al
risparmio  d'imposta  ottenuto  moltiplicato  per  2,5  per gli altri
investimenti.  L'agevolazione  compete  anche  negli  anni successivi
all'effettuazione   dell'investimento,  ma  non  oltre  il  2010,  se
l'ammontare  degli  investimenti  effettuati  nel  2009  e  nel 2010,
sommato  alle quote dei precedenti investimenti risultanti in eccesso
rispetto  a quanto richiesto per accedere alla agevolazione, rispetta
i  parametri e le condizioni indicati nei comuni da 1 14 del presente
articolo.
   12.   Gli   investimenti   rilevanti   ai  fini  dell'applicazione
dell'agevolazione  prevista  al comma 11 sono costituiti dai costi di
ricerca   e   di   sviluppo   iscrivibili   tra  le  immobilizzazioni
immateriali,  nonche'  degli  investimenti  direttamente sostenuti in
tecnologie  digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo, e
organizzative e rilevano nell'anno della loro entrata in funzione.
   13.  Le  imprese che pianificano e operano i predetti investimenti
registrano  gli  stessi su apposito prospetto sezionale, specificando
gli  stabilimenti,  gli  uffici  o  le basi fisse ubicate in Sardegna
presso  i  quali  sono localizzati gli investimenti, sottoscritto dal
legale    rappresentante.    Il   diritto   all'agevolazione   decade
nell'ipotesi di cessione o destinazione dell'investimento a strutture
localizzate   fuori   dal  territorio  regionale  entro  cinque  anni
dall'effettuazione dello stesso.
   14.  Le imprese che accedono a una delle agevolazioni d'imposta di
cui  al  comma  1 presentano all'agenzia per le entrate della Regione
autonoma  della Sardegna, nei termini e nelle modalita' stabilite con
apposito provvedimento del direttore della stessa:
    a)  una  comunicazione  dei  dati  rilevanti  per  l'accesso alle
agevolazioni stesse;
    b)  una  attestazione,  rilasciata  dal  presidente  del collegio
sindacale  ovvero,  in  mancanza,  da  un revisione dei conti o da un
professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti,  dei  ragionieri e periti commerciali o in quello dei
consulenti  del  lavoro,  nelle forme previste dall'art. 13, comma 2,
del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79  (Misure  urgenti per il
riequilibrio  della finanza pubblica), convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140, e successive modificazioni,
ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale, mediante la
quale si dichiara di possedere i requisiti stabiliti dai commi da 1 a
14  del  presente  articolo  e  di  aver  soddisfatto  le  condizioni
prescritte per l'accesso all'agevolazione;
    c)  una  dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio con la quale
attestano  di  non  usufruire  di  altre agevolazioni riferibili allo
stesso  regime,  tali  da superare il tetto massimo di aiuti previsti
dal citato regolamento.
   La mancata presentazione delle suddette comunicazioni, nei termini
stabiliti  dal  provvedimento  di  cui  sopra,  comporta la decadenza
dall'agevolazione.
   15.  Nell'art.  4  della legge regionale n. 4 del 2006, cosi' come
sostituito  dal  comma  3  dell'art. 3 della legge regionale n. 2 del
2007, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  nella  rubrica  le parole «imposta regionale» sono sostituite
dalle  seguenti:  «tassa  regionale per la tutela e la sostenibilita'
ambientale»;
    b)  nel  testo  la  parola  «imposta»  e' sostituita dalla parola
«tassa»;
    c)  nel comma 3 l'espressione «avente domicilio fiscale fuori dal
territorio regionale» e' soppressa;
    d) nel comma 4 la parola «annualmente» e' sostituita dalla parola
«settimanalmente»;
    e) nel comma 5 le lettere d), e), f), g) h) ed i) sono sostituite
dalle seguenti:
     «d)  euro 120 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e
15,99 metri;
     e)  euro  500 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e
19,99 metri;
    f)  euro  750  per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 20 e
23,99 metri;
    g)  euro  1.250  perle  navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99
metri;
    h)  euro  2.500  per  le  navi  di lunghezza compresa tra 30 e 60
metri;
    i) euro 3.750 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri;
    l) a partire dalla quinta settimana di permanenza la tassa non e'
dovuta;
    f)  nel  comma  6,  lettera  b),  le  parole  «tutto l'anno» sono
sostituite con «almeno dieci mesi nel territorio regionale».
   16.  Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 4 del
2006,  come sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge regionale n.
2  del  2007,  sono  soggette  a tassazione le unita' da diporto e le
unita'  comunque utilizzate a scopo di diporto, anche se adibite alle
attivita'  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  a), del decreto
legislativo  18 luglio 2005, n. 171 e le navi di cui all'art. 3 della
legge  8  luglio  2003,  n.  172  (disposizioni  per il riordino e il
rilancio  della  nautica  da  diporto  e  del  turismo  nautico),  ad
esclusione    delle   navi   adibite   all'esercizio   di   attivita'
crocieristica.
   17.  Nel  comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 2 del 2007,
dopo l'art. 4-sexies sono aggiunti i seguenti:
   «Art.  4-septies  (Sanzioni  connesse  alle  violazioni alle norme
tributarie   regionali).   -   1.   Sono   punite   con  la  sanzione
amministrativa da euro 1.000 a euro 2.000, fatta salva l'applicazione
di quanto disposto dall'art. 7 e dall'art. 13 del decreto legislativo
18  dicembre  1997,  n.  472  (disposizioni  generali  in  materia di
sanzioni  amministrative  per  le  violazioni  di norme tributarie, a
norma  dell'art.  3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
le seguenti violazioni:
    a)  omessa,  incompleta o tardiva comunicazione degli atti, delle
dichiarazioni e delle comunicazioni prescritte dall'art. 4, comma 10,
della  legge  regionale  n.  4 del 2006, come sostituito dall'art. 3,
comma  3, della legge regionale n. 2 del 2007; dall'art. 4-ter, comma
2,  della  legge regionale n. 4 del 2006, aggiunto dall'art. 3, comma
4, della legge regionale n. 2 del 2007;
    b)  omissione  di  ogni  comunicazione prescritta dall'art. 4-bis
della  legge  regionale  n.  4 del 2006, o invio di comunicazioni con
dati incompleti o non veritieri;
    c) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o
a  terzi  nell'esercizio  dei  poteri  di  cui alla lettera a) o loro
restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
    d)  qualora  le  violazioni di cui alle lettere a), b) e c) siano
commesse  dai  soggetti passivi delle tasse si applica la sanzione da
euro 100 a euro 500;
    e)   resta  salva  l'applicazione  dei  principi  generali  sulle
sanzioni tributarie previsti dal decreto legislativo n. 472 del 1997.
   "Art. 4-octies (Modalita' di riscossione delle tasse accertate). -
1.  Il  pagamento  delle  tasse accertate ai sensi dell'art. 4-quater
della  legge  regionale  n.  4 del 2006, deve essere effettuato entro
sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
   2.  La  cartella di pagamento di cui al comma 7 dell'art. 4-quater
e'  redatta conformemente a quanto disposto in materia di riscossione
dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  602  (disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte sul
reddito),  e  notificata  entro  il  31  dicembre  del  secondo  anno
successivo  a  quello  in  cui l'accertamento o l'atto di irrogazione
delle sanzioni e' divenuto definitivo.
   3.  Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge
si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  norme  del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.».