Art. 3.

Disposizioni  in  materia  di personale e di contenimento degli oneri
                            istituzionali

   1.  Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 15 dell'art. 6 della legge
regionale  n. 2 del 2007, si applicano nell'anno 2008, intendendosi i
riferimenti  temporali  differiti di dodici mesi. A parziale modifica
dell'art.  6,  commi  1  e  2, della legge regionale n. 2 del 2007, a
decorrere  dal  1°  gennaio  2008,  il  50 per cento dei posti che si
rendono  vacanti  per  effetto  delle  cessazioni  ivi  previste sono
destinati  alle  finalita'  di  cui all'art. 36, ferma l'applicazione
dell'art.  6,  comma 4, lettere a), b) e c), della medesima legge. Il
restante 50 per cento, limitatamente ai posti vacanti nella categoria
D,  viene  coperto  attingendo  dalle  graduatorie  degli  idonei dei
concorsi  pubblici  per  titoli  ed  esami  portati  a compimento nel
triennio  2005-2007  la cui vigenza e' prolungata fino al 31 dicembre
2009.
   2.  La  disposizione  di  cui  al  comma 1 dell'art. 6 della legge
regionale  n.  2 del 2007 non si applica agli enti la cui consistenza
organica sia inferiore a 150 unita' i quali, in deroga al comma 4 del
medesimo  art. 6, possono procedere, nell'anno 2008, ad assunzioni di
personale  esclusivamente  mediante  concorso  pubblico allo scopo di
garantire  i  servizi essenziali e previa verifica della possibilita'
di  ricoprire  i  posti  medesimi mediante mobilita' all' interno del
comparto di contrattazione di cui alla legge regionale n. 13 novembre
1998,  n 31 (disciplina del personale regionale e dell'organizzazione
degli   uffici  della  Regione),  o  tramite  le  procedure  previste
dall'art.  36  (piano  per il superamento del precariato) della legge
regionale n. 2 del 2007.
   3. Nella legge regionale n. 2 del 2007 sono introdotte le seguenti
modifiche:
    a)  nel  comma  4  dell'art. 6 le parole «nel triennio 2007-2009»
sono  sostituite  dalle parole «nell'anno 2007» e nella lettera f) le
parole «quattro posti» sono sostituite dalle parole «sei posti»;
    b)   nel  comma  6  dell'art.  6  le  parole  da  «dal  Ministero
dell'ambiente» sino a «II stralcio» sono sostituite dalle parole «dei
Ministeri  preposti»  e le parole «gli Assessorati degli enti locali,
finanze   ed   urbanistica,   dei  lavori  pubblici  e  della  difesa
dell'ambiente»   sono   sostituite  dalle  parole  «l'Amministrazione
regionale»;
    c) nel comma 11 dell'art. 6:
     1) le parole «in riduzione» sono soppresse;
     2)  la parola «intercomparto» e' sostituita dalle parole «tra le
agenzie e gli enti del comparto»;
    d)  nel  comma  2  dell'art.  7  le parole «la limitazione non si
applica  relativamente  alle  risorse  provenienti  da  finanziamenti
statali  e  comunitari.» sono sostituite da "fanno eccezione le spese
correlate   a   entrate   statali  o  comunitarie  a  tali  finalita'
vincolate.»;
    e)  nel  comma 2 dell'art. 36 le parole «che ha durata massima di
quattro  anni»  sono  sostituite  dalle  parole «che deve concludersi
entro il 31 dicembre 2009».
   4.   L'amministrazione,   gli   enti  e  le  agenzie,  nelle  more
dell'espletamento  delle  procedure di stabilizzazione previste dalle
disposizioni  legislative  regionali  in  materia, sono autorizzati a
prorogare  o  rinnovare  i rapporti di lavoro in atto al 30 settembre
2007  con  i  soggetti  che abbiano maturato i requisiti per accedere
alle procedure medesime fino al loro completamento.
   5.  Per  la  completa  attuazione del piano per il superamento del
precariato di cui all'art. 36 della legge regionale n. 2 del 2007, e'
costituito  un fondo con una dotazione, per ciascuno degli anni 2008,
2009,  2010  e 2011, di euro 500.000. Alla ripartizione delle risorse
provvede,  su  proposta  dell'assessore  competente  in  materia,  in
relazione  alle  specifiche  esigenze,  l'assessore  regionale  della
programmazione,  bilancio,  credito  e  assetto  del  territorio  con
proprio decreto (UPB S01.02.001).
   6.  Nella  legge  regionale  n.  31  del  1998,  sono apportate le
seguenti modifiche:
    a)  nell'art. 6-bis, introdotto dall'art. 7 della legge regionale
n. 2 del 2007:
     1)  al  comma  2  e'  aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli
incarichi  non possono avere durata complessiva superiore ai sei mesi
e  non  sono  rinnovabili,  con il medesimo soggetto, per un biennio,
durante  il  quale  non  possono  essere stipulati altri contratti di
lavoro flessibile.»;
     2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
     «2-bis.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi  1 e 2 devono essere
attivati  unicamente  per alte professionalita' culturali, tecniche e
scientifiche non previste dai propri organici.
     3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
     «3-bis. Le procedure di selezione comparativa per l'attribuzione
degli  incarichi di cui al comma 2 non possono consistere in colloqui
di  tipo  motivazionale e sono avviate previo parere vincolante della
direzione generale competente in materia di personale.»;
    b)  nel  comma  4  dell'art.  54  le  parole «diciotto mesi» sono
sostituite dalle parole «tre anni».
   7.   Le   graduatorie   derivanti  dalle  procedure  di  selezione
comparativa   dell'amministrazione  regionale,  degli  enti  e  delle
agenzie  vigenti  alla  data  di  approvazione  della  presente legge
decadono  qualora  non  conformi  alle  procedure selettive stabilite
dall'art. 6-bis della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato
dal comma 6.
   8.  Nel comma 11 dell'art. 20 della legge regionale n. 4 del 2006,
come  modificato  dal  comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 2
del 2007, dopo le parole «l'amministrazione regionale», sono aggiunte
le  seguenti: «, gli enti e le agenzie del comparto di contrattazione
collettiva  regionale»  e  le  parole  «E'  inoltre autorizzata» sono
sostituite dalle parole «sono autorizzati».
   9.   L'ammontare   massimo   delle   risorse   da  destinare  alla
contrattazione   collettiva   per  il  biennio  economico  2008-2009,
comprensivo    degli    oneri   derivanti   dall'applicazione   delle
disposizioni   relative   al  periodo  di  vacanza  contrattuale,  e'
determinato  in  euro  14.690.000, con il limite di spesa a regime di
euro 9.620.000 (UPB S01.02.003).
   10.  L'ammontare  massimo  delle  risorse  per  la  contrattazione
integrativa   relativa   al   personale  dell'ente  foreste,  per  il
quadriennio   2008-2011,   e'   determinato  in  euro  9200.000  (UPB
S04.08.007).
   11.  Per  far  fronte  ai  nuovi assetti organizzativi e operativi
relativi  alla  riorganizzazione  dei servizi regionali di protezione
civile,   incardinati  presso  il  Corpo  forestale  e  di  vigilanza
ambientale, e' autorizzato, per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011,
l'incremento  di  euro  200.000  del  fondo  per  la  retribuzione di
posizione del personale non dirigente (UPB S01.02.001).
   12.  Per  l'anno  2008  e  successivi e' autorizzato, a favore del
centro  regionale  di programmazione, l'incremento di euro 40.000 del
fondo  per  la  retribuzione di posizione del personale non dirigente
(UPB S01.02.001).
   13.   I   dipendenti  dell'amministrazione  regionale  attualmente
inquadrati  nella  categoria  B  e  assunti con concorsi pubblici non
riservati  che  abbiano superato le selezioni interne svolte entro il
31  dicembre  2006,  sono  inquadrati  a domanda nella categoria C al
primo   livello   retributivo.  Tali  inquadramenti  avvengono  senza
modifiche  alla  dotazione organica complessiva definita dalla Giunta
regionale e determinano l'aumento della dotazione nella categoria C e
l'uguale corrispondente riduzione della categoria B.
   14.  Ai sensi dell'art. 1, comma 559, della legge n. 296 del 2006,
l'amministrazione  regionale  e' autorizzata a inquadrare, a domanda,
il  personale  dei  consorzi  agrari  della  Sardegna,  collocato  in
mobilita'  collettiva  alla  data  del  29 settembre 2006, nei limiti
della dotazione organica vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
   15.  Per  la prosecuzione dell'intervento di cui all'art. 6, comma
4,  lettera  e),  della  legge  regionale  n.  2 del 2007, al fine di
completare l'espletamento del corso di formazione previsto dall' art.
13  della  legge regionale n. 5 novembre 1985, n. 26 (istituzione del
Corpo  forestale  e  di vigilanza ambientale della Regione sarda), da
parte  degli  idonei  al concorso e per la loro assunzione, nel corso
del  biennio  2008-2009,  e'  autorizzata  la spesa di euro 3.822.000
nell'anno  2008  e  di  euro 6.000.000 nell'anno 2009 e seguenti (UPB
S01.02.001,  S01.02.002  e  S01.02.004). I termini di cui all'art. 6,
comma  7,  della  legge regionale n. 2 del 2007, sono prorogati al 31
marzo 2008.
   16. Sino alla revisione della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15
(istituzione  di  un  fondo  per  l'integrazione  del  trattamento di
quiescenza,  di  previdenza  e di assistenza del personale dipendente
dall'amministrazione    regionale),    e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e  comunque  non oltre il 31 dicembre 2008, e' esclusa
qualsiasi  iscrizione  al  fondo  di  cui  alla  medesima  legge  del
personale  assunto  con  decorrenza  dalla  data di entrata in vigore
della presente legge. Sono, comunque, fatti salvi i diritti acquisiti
dal personale iscritto alla medesima data. La giunta regionale, entro
sessanta  giorni  dalla  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
presenta  al  consiglio  regionale  il  disegno di legge di revisione
della legge regionale n. 15 del 1965.
   17.  Dopo  la lettera b) dell'art. 27-bis della legge regionale n.
15  del  1965,  introdotto dall'art. 8 della legge regionale 5 giugno
1989,   n.  24  (norme  in  materia  di  personale,  modificative  ed
integrative  della  legge regionale n. 15 gennaio 1986, n. 6, e della
legge regionale 14 novembre 1988, n. 42), e' aggiunta la seguente:
   «b-bis)  ristrutturazione  o  completamento  della  prima  casa di
abitazione, estinzione o abbattimento di mutuo ipotecario sulla prima
casa   di   abitazione,   da   documentare   con   atto   notarile  o
equipollente.».
   18.  Il comma 4 dell'art. 28 della legge regionale 26 agosto 1988,
n.  32  (disciplina  delle attribuzioni dei coordinatori generali, di
servizio  e di settore dell'amministrazione regionale), e' sostituito
dal seguente:
   «4.  Al personale degli uffici di gabinetto proveniente dagli enti
pubblici  compete,  oltre all'indennita' di gabinetto, il trattamento
economico in godimento nell'ente di provenienza, esclusi gli elementi
della  retribuzione  aventi  natura accessoria e quelli connessi alle
specifiche funzioni in relazione all' organizzazione dell'ente.».
   19. Le indennita' di carica del presidente e degli assessori della
giunta  regionale  possono essere determinate con provvedimento della
giunta regionale entro i limiti stabiliti dalla legge regionale n. 27
giugno  1949,  n.  2  (determinazione  delle  indennita' spettanti al
Presidente  della giunta regionale, al Presidente del consiglio, agli
assessori  ed  ai  consiglieri  regionali),  e successive modifiche e
integrazioni.
   20.  Dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  il compenso
mensile  spettante  ai  presidenti  degli  enti  di  cui  alla  legge
regionale  23 agosto 1995, n. 20 (semplificazione e razionalizzazione
dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti
pubblici  e  di  diritto  pubblico operanti nell'ambito regionale), e
successive  modificazioni,  e'  pari  alla  retribuzione  fissa  e di
posizione dei direttori generali dell'amministrazione regionale.
   21.  Nel comma 8 dell'art. 26 della legge regionale n. 2 del 2007.
le  parole  da «subordinatamente» sino a «in materia» sono sostituite
dalle parole «sin dalla sua costituzione».
   22. Nel comma 7 dell'art. 17 della legge regionale 18 maggio 2006,
n.   6   (istituzione   dell'agenzia   regionale  per  la  protezione
dell'ambiente  della  Sardegna  (ARPAS)), sono soppresse le parole da
«ed  e' subordinato» sino a «materia» e nel comma 8 dell'art. 6 della
legge  regionale  n.  2  del  2007  sono  soppresse le parole «previo
espletamento di apposite procedure concorsuali».
   23.  Il  comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 6 del 2006,
e' sostituito dal seguente:
   «1.  Il trattamento economico del direttore generale e' pari al 70
per  cento  del trattamento economico spettante al direttore generale
di   una  ASL;  il  trattamento  economico  del  direttore  dell'area
tecnico-scientifica  e  di quello dell'area amministrativa e' pari al
trattamento  economico  spettante  a  un  responsabile  di  struttura
complessa di una ASL; il trattamento economico spettante ai direttori
dei  dipartimenti  provinciali e specialistici e agli altri dirigenti
e'  quello  previsto  dalle  norme del contratto collettivo nazionale
della  sanita' di riferimento, applicabile sulla base del regolamento
interno di organizzazione dell'ARPAS.».
   24.  Per l'attuazione dell'art. 32, comma 2, della legge regionale
8  agosto  2006,  n. 13 (riforma degli enti agricoli e riordino delle
funzioni  in  agricoltura.  Istituzione delle agenzie AGRIS Sardegna,
LAORE  Sardegna  e ARGEA Sardegna), lo stanziamento a regime disposto
dall'art.  6,  comma  16,  della  legge  regionale  n. 2 del 2007, e'
incrementato  di  euro  400.000  a decorrere dal l° gennaio 2008 (UPB
S01.02.003).
   25.  In attuazione della legge regionale n. 13 del 2006, e al fine
di   garantire,   con  proprie  strutture,  un  adeguato  livello  di
assistenza  tecnica  alle  aziende zootecniche su tutto il territorio
regionale, la giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore
della   presente  legge,  procede  alla  ridefinizione  della  pianta
organica  dell'agenzia  LAORE  Sardegna.  Entro i successivi sessanta
giorni l'agenzia LAORE Sardegna, sentite le organizzazioni sindacali,
indice  i  relativi concorsi pubblici nel rispetto delle disposizioni
di  cui al comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 13 del 2006,
le   quali   sono  estese  al  personale  impegnato  nella  attivita'
amministrative  e  di  laboratorio  connesse ai servizi di assistenza
tecnica prestati a favore degli allevatori della Sardegna.
   26.  Al  fine  di assicurare le pari opportunita' tra il personale
del  comparto regionale, l'azienda regionale per l'edilizia abitativa
(AREA),  il  cui personale e' inserito nel comparto della Regione per
effetto della legge regionale 8 agosto 2006, n. 12 (norme generali in
materia  di  edilizia  residenziale  pubblica  e trasformazione degli
istituti  autonomi  per  le case popolari (IACP) in azienda regionale
per  l'edilizia  abitativa (AREA)), e' autorizzata ad applicare, sino
alla  copertura  del  50  per  cento  dei posti vacanti, le procedure
selettive per l'accesso al livello economico iniziale delle categorie
B,  C  e  D,  riservate  al  personale che non abbia partecipato alla
selezioni  interne  di  cui  agli  articoli  76  e  77  del contratto
collettivo  regionale  di lavoro del 15 maggio 2001, nel rispetto dei
requisiti stabiliti dal medesimo contratto.
   27.  Ai  fini  della  migliore  e  piu'  celere  attuazione  della
normativa   di   riforma  del  sistema  idrico  integrato  e  per  la
pianificazione   e  gestione  delle  risorse  idriche,  l'assessorato
regionale  degli  affari  generali, personale e riforma della Regione
esamina,  entro  sessanta  giorni  dall'approvazione  della  presente
legge,  le  istanze  presentate  ai sensi dell'art. 2, comma 3, della
legge  regionale  12  luglio 2005, n. 10 (norme sul trasferimento del
personale  dei  soggetti  gestori  dei  servizi  idrici  regionali al
servizio  idrico  integrato,  in  attuazione del comma 3 dell'art. 12
della  legge  5  gennaio  1994,  n.  36,  e  dell'art. 16 della legge
regionale  17  ottobre  1997, n. 29, modificata con legge regionale 7
maggio  1999,  n. 15). Sono accolte le istanze nella misura stabilita
dalla   giunta   regionale,   avuto   riguardo  alle  esigenze  della
amministrazione  e  degli enti e agenzie regionali e alla competenza,
esperienza  ed anzianita' posseduta dai richiedenti. L'accordo quadro
di  cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2005, e'
definito  con  tutte  le  organizzazioni  sindacali  delle  categorie
interessate   entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge.
   28.  Il  contributo  di  cui  all'art.  32,  comma 15, della legge
regionale  n.  2  del  2007, e' rideterminato in annui euro 1.000.000
(UPB  S05.02.001);  la  giunta  regionale, con propria deliberazione,
stabilisce gli indirizzi per l'utilizzo di tale contributo.
   29.  La disposizione del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale
n.  2  del  2007,  si  applica  anche  negli  anni  2008 e 2009. Alla
liquidazione   e  pagamento  del  contributo  provvede  la  direzione
generale  del  personale  con  le  risorse  stanziate  in  bilancio a
copertura della dotazione organica.
   30.  E'  autorizzata,  per  l'anno  2008,  la  spesa  complessiva,
valutata  in  euro  60.000,  per  l'erogazione  alle  amministrazioni
provinciali  di  quanto  necessario  per  la  copertura  degli  oneri
relativi  agli anni 2006, 2007 e 2008 per l'inquadramento conseguente
alla  riqualificazione  del  personale  transitato  dal Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  alle  medesime amministrazioni
provinciali  ai  sensi del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180
(norma  di  attuazione  dello statuto speciale della Regione Sardegna
recante  delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di
lavoro  e servizi all'impiego), dell'art. 17 della legge regionale n.
7  del 2005, e dei decreti ministeriali del 10 giugno 2005 pubblicati
nelle   Gazzette  Ufficiali  del  5  e  del  6  settembre  2005  (UPB
S02.03.006).
   31.  E'  autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 900.000 per
la realizzazione, attraverso la stipulazione di accordi e convenzioni
con  gli  uffici  della  Commissione europea, di un programma di alta
formazione  dedicato  al personale dell'amministrazione regionale e a
quello  degli enti locali che preveda, mediante la forma del distacco
o  dello  scambio  reciproco  di personale, cosi' come previsto dalla
decisione  della  commissione  n. C(2006)2033 del 1° giugno 2006, che
disciplina  la  figura  dell'esperto  nazionale  distaccato (END), lo
svolgimento  di  un'esperienza  lavorativa  presso  i  servizi  della
commissione stessa; il programma e' approvato con deliberazione della
giunta  regionale  su  proposta dell'assessore degli affari generali,
personale e riforma della Regione (UPB S01.02.003).