Art. 5. Relazioni istituzionali 1. L'assemblea legislativa, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, con deliberazione dell'ufficio di presidenza assunta in attuazione degli indirizzi contenuti nella relazione previsionale e programmatica e nell'ambito delle disponibilita' del proprio bilancio: a) attiva collaborazioni in ambito nazionale, europeo ed internazionale con le altre assemblee elettive nonche' con istituti universitari ed organismi scientifici; b) costituisce associazioni e fondazioni o vi aderisce, nei casi e con le modalita' previsti dalla legge; c) partecipa ad organismi nazionali e sopranazionali di raccordo e di collaborazione tra assemblee elettive e tra regioni. 2. L'ufficio di presidenza, nella proposta di rendiconto, relaziona al consiglio regionale sulle attivita' svolte e sugli atti assunti ai sensi del comma 1. 3. L'assemblea legislativa, per le analisi socio-economiche a supporto delle proprie funzioni, utilizza anche una specifica articolazione istituita nell'ambito dell'istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).