Art. 5.
                       Relazioni istituzionali

   1. L'assemblea legislativa, per l'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali,  con  deliberazione dell'ufficio di presidenza assunta
in  attuazione degli indirizzi contenuti nella relazione previsionale
e  programmatica  e  nell'ambito  delle  disponibilita'  del  proprio
bilancio:
   a)   attiva   collaborazioni   in  ambito  nazionale,  europeo  ed
internazionale  con  le altre assemblee elettive nonche' con istituti
universitari ed organismi scientifici;
   b) costituisce associazioni e fondazioni o vi aderisce, nei casi e
con le modalita' previsti dalla legge;
   c) partecipa ad organismi nazionali e sopranazionali di raccordo e
di collaborazione tra assemblee elettive e tra regioni.
   2.   L'ufficio   di  presidenza,  nella  proposta  di  rendiconto,
relaziona  al consiglio regionale sulle attivita' svolte e sugli atti
assunti ai sensi del comma 1.
   3.  L'assemblea  legislativa,  per  le  analisi socio-economiche a
supporto   delle  proprie  funzioni,  utilizza  anche  una  specifica
articolazione  istituita  nell'ambito  dell'istituto regionale per la
programmazione economica della Toscana (IRPET).