Art. 2. F i n a l i t a' 1. Nell'ambito delle finalita' generali definite dalla legge regionale n. 12/1995 e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 42/2004, il Parco naturale regionale delle Alpi Liguri ha in particolare i seguenti scopi: a) tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, con particolare riferimento alle conformazioni e alle singolarita' geologiche, alle risorse idriche, alle risorse forestali, alle connessioni ecologiche, agli habitat, alle specie vegetali ed animali rare, endemiche, vulnerabili, ovvero protette da convenzioni ed obblighi internazionali e comunitari o da leggi statali e regionali, alle espressioni caratterizzanti il territorio del parco di compresenza di specie appartenenti a fasce climatiche diverse; b) tutelare e valorizzare il patrimonio etno-antropologico, storico, culturale della comunita' locale, intesa quale parte della piu' ampia civilta' ligure-provenzale delle Alpi Marittime; c) tutelare e valorizzare il paesaggio, quale espressione della equilibrata integrazione fra le risorse degli ambienti naturali e l'uso che la comunita' locale ne ha fatto nel corso della sua storia; d) promuovere lo studio, la divulgazione, la fruizione pubblica dei valori e delle peculiarita' naturali e culturali dell'area; e) concorrere allo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunita' locali, valorizzando l'identita' delle tradizioni e dei luoghi, e promuovendo come risorsa la qualita' e la diversificazione ambientale, naturale e culturale; f) promuovere iniziative coordinate in campo naturalistico, forestale, agricolo, culturale, turistico, artigianale, commerciale, di riqualificazione ambientale e di miglioramento dei servizi, anche in collaborazione con le regioni limitrofe appartenenti al medesimo areale alpino.