Art. 2.
                          F i n a l i t a'

   1.  Nell'ambito  delle  finalita'  generali  definite  dalla legge
regionale  n.  12/1995  e nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo n. 42/2004, il Parco naturale regionale delle Alpi Liguri
ha in particolare i seguenti scopi:
   a)  tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, con particolare
riferimento  alle  conformazioni e alle singolarita' geologiche, alle
risorse idriche, alle risorse forestali, alle connessioni ecologiche,
agli  habitat,  alle  specie  vegetali  ed  animali  rare, endemiche,
vulnerabili,    ovvero    protette   da   convenzioni   ed   obblighi
internazionali  e  comunitari  o  da  leggi statali e regionali, alle
espressioni caratterizzanti il territorio del parco di compresenza di
specie appartenenti a fasce climatiche diverse;
   b)   tutelare  e  valorizzare  il  patrimonio  etno-antropologico,
storico,  culturale  della comunita' locale, intesa quale parte della
piu' ampia civilta' ligure-provenzale delle Alpi Marittime;
   c)  tutelare  e  valorizzare il paesaggio, quale espressione della
equilibrata  integrazione  fra  le  risorse degli ambienti naturali e
l'uso che la comunita' locale ne ha fatto nel corso della sua storia;
   d)  promuovere  lo  studio, la divulgazione, la fruizione pubblica
dei valori e delle peculiarita' naturali e culturali dell'area;
   e)  concorrere allo sviluppo culturale, sociale ed economico delle
comunita'  locali,  valorizzando  l'identita'  delle tradizioni e dei
luoghi,  e promuovendo come risorsa la qualita' e la diversificazione
ambientale, naturale e culturale;
   f)   promuovere  iniziative  coordinate  in  campo  naturalistico,
forestale,  agricolo, culturale, turistico, artigianale, commerciale,
di  riqualificazione ambientale e di miglioramento dei servizi, anche
in  collaborazione  con le regioni limitrofe appartenenti al medesimo
areale alpino.