Art. 10. Vice dirigenza 1. Nell'ambito del processo complessivo di riorganizzazione dell'Ente e comunque nell'anno 2008, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria e la Giunta regionale, con provvedimento assunto d'intesa, previa concertazione con le Rappresentanze sindacali, istituiscono l'area della vice dirigenza, tenuto anche conto dei principi di cui al decreto legislativo n. 165/2001. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono definite in particolare le modalita' di conferimento, le attribuzioni della vice dirigenza nonche' la tipologia di atti che i dirigenti possono delegare. 3. Alla vice dirigenza puo' accedere il personale di categoria D dipendente della Regione Liguria con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti per accedere alla dirigenza. 4. Alla vice dirigenza, in attesa di uno specifico Contratto collettivo nazionale di lavoro, si applicano i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto «Regioni-Autonomie locali».