Art. 10.
                           Vice dirigenza

   1.   Nell'ambito  del  processo  complessivo  di  riorganizzazione
dell'Ente  e  comunque  nell'anno  2008,  l'Ufficio di presidenza del
Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria e la Giunta
regionale,  con  provvedimento assunto d'intesa, previa concertazione
con  le  Rappresentanze  sindacali,  istituiscono  l'area  della vice
dirigenza,  tenuto  anche  conto  dei  principi  di  cui  al  decreto
legislativo n. 165/2001.
   2.  Con  il  provvedimento  di  cui  al  comma  1 sono definite in
particolare  le modalita' di conferimento, le attribuzioni della vice
dirigenza  nonche'  la  tipologia  di  atti  che  i dirigenti possono
delegare.
   3.  Alla  vice dirigenza puo' accedere il personale di categoria D
dipendente  della  Regione  Liguria  con  rapporto  di lavoro a tempo
indeterminato, in possesso dei requisiti per accedere alla dirigenza.
   4.  Alla  vice  dirigenza,  in  attesa  di uno specifico Contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro,  si  applicano i vigenti Contratti
collettivi   nazionali   di   lavoro   del   personale  del  comparto
«Regioni-Autonomie locali».