Art. 12.
        Modifiche all'art. 5 della legge regionale n.14/2007

   1.  L'art.  5,  comma 1, della legge regionale n. 14/2007 e' cosi'
sostituito:
   «1.  Fermo  restando il rispetto dei vincoli previsti dall'art. 1,
comma  565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato "legge
finanziaria  2007"),  le  aziende  sanitarie  e  gli  enti equiparati
provvedono  nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni
per  gli anni 2008, 2009 e 2010 e con le modalita' previste dal comma
3,  nei  limiti delle relative dotazioni organiche e tenuto conto dei
differenti  tempi  di  maturazione  dei  requisiti di cui al presente
comma, a stabilizzare il personale non dirigenziale:
    a)  assunto  con contratto a tempo determinato mediante procedure
selettive  di  natura  concorsuale  o previste da norme di legge, che
versi in una delle seguenti condizioni:
     1)  presti  servizio da almeno tre anni, anche non continuativi,
ovvero consegua tale requisito in forza dei contratti stipulati prima
del 28 settembre 2007;
     2)  abbia  prestato  servizio  per  almeno  tre  anni, anche non
continuativi,  nel  corso  del  quinquennio  antecedente  la  data di
entrata in vigore della presente legge;
    b)  gia'  utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge,  e  che  alla  stessa  data  abbia  gia'  espletato  attivita'
lavorativa   per   almeno  tre  anni,  anche  non  continuativi,  nel
quinquennio  antecedente  al  28  settembre  2007,  presso  la stessa
azienda  o  lo stesso ente equiparato, fermo restando quanto previsto
dal comma 5;
    c)  assunto  con  tipologie  contrattuali  di  lavoro  flessibile
diverse  da  quelle  di  cui  alle lettere a) e b) individuate con il
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero assunto ai
sensi dell'art. 3, comma 96, della legge n. 244/ 2007.».
   2.  L'art.  5,  comma 6, della legge regionale n. 14/2007 e' cosi'
sostituito:
   «6.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei
limiti  dei  posti  vacanti  di  cui  le aziende sanitarie e gli enti
equiparati  ritengano  necessaria  la  copertura entro il 31 dicembre
2010.».