Art. 12. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n.14/2007 1. L'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 14/2007 e' cosi' sostituito: «1. Fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007"), le aziende sanitarie e gli enti equiparati provvedono nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010 e con le modalita' previste dal comma 3, nei limiti delle relative dotazioni organiche e tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei requisiti di cui al presente comma, a stabilizzare il personale non dirigenziale: a) assunto con contratto a tempo determinato mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, che versi in una delle seguenti condizioni: 1) presti servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, ovvero consegua tale requisito in forza dei contratti stipulati prima del 28 settembre 2007; 2) abbia prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel corso del quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge; b) gia' utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia gia' espletato attivita' lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa azienda o lo stesso ente equiparato, fermo restando quanto previsto dal comma 5; c) assunto con tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero assunto ai sensi dell'art. 3, comma 96, della legge n. 244/ 2007.». 2. L'art. 5, comma 6, della legge regionale n. 14/2007 e' cosi' sostituito: «6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti dei posti vacanti di cui le aziende sanitarie e gli enti equiparati ritengano necessaria la copertura entro il 31 dicembre 2010.».