Art. 3. Modifiche al comma 1-bis dell'art. 18 della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali). 1. Al comma 1-bis dell'art. 18 della legge regionale n. 26/1994 le parole «entro il limite del 5 per cento dei dirigenti» sono sostituite con le parole «fino al 30 per cento dei dirigenti a dipendenti dell'amministrazione regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi pubblici per la dirigenza nonche». 2. All'ultimo capoverso del comma dopo le parole «contratto collettivo nazionale di lavoro» sono inserite le parole «della dirigenza con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e retribuito integralmente utilizzando le risorse previste dello stesso». 3. Dopo l'ultimo capoverso del comma e' inserito il seguente periodo: «Il conferimento di un incarico ad un dipendente regionale determina d'ufficio il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico stesso; il servizio prestato in forza del relativo contratto e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza nonche' dell'anzianita' di servizio.».