Art. 3.
Modifiche al comma 1-bis dell'art. 18 della legge regionale 20 giugno
1994,  n.  26  (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici
                             regionali).

   1. Al comma 1-bis dell'art. 18 della legge regionale n. 26/1994 le
parole  «entro  il  limite  del  5  per  cento  dei  dirigenti»  sono
sostituite  con  le  parole  «fino  al  30  per cento dei dirigenti a
dipendenti  dell'amministrazione  regionale  con  rapporto  di lavoro
subordinato  a  tempo  indeterminato  in  possesso  dei requisiti per
l'ammissione ai concorsi pubblici per la dirigenza nonche».
   2.  All'ultimo  capoverso  del  comma  dopo  le  parole «contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro»  sono  inserite  le  parole «della
dirigenza  con  rapporto di lavoro a tempo indeterminato e retribuito
integralmente utilizzando le risorse previste dello stesso».
   3.  Dopo  l'ultimo  capoverso  del  comma  e' inserito il seguente
periodo:  «Il  conferimento di un incarico ad un dipendente regionale
determina  d'ufficio il collocamento in aspettativa senza assegni per
tutta  la  durata dell'incarico stesso; il servizio prestato in forza
del relativo contratto e' utile ai fini del trattamento di quiescenza
e previdenza nonche' dell'anzianita' di servizio.».