Art. 9.
  Norme per la stabilizzazione del personale precario della Regione

   1.  Fatti  salvi i divieti previsti dall'art. 3, comma 94, lettera
b),  ultimo  periodo,  della  legge  n.  244/2007,  la Regione, entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
predispone,  sentite  le  organizzazioni sindacali, nell'ambito della
programmazione   triennale  2008,  2009  e  2010,  un  piano  per  la
progressiva   stabilizzazione   del  personale  gia'  utilizzato  con
contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa e che, nel
triennio  precedente  alla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  abbia  espletato  attivita'  lavorativa presso la Regione per
almeno dodici mesi, anche non continuativi.
   2.  Nelle  more  delle  procedure  di  stabilizzazione  la Regione
continua  ad  avvalersi  del  personale  di cui al comma 1 nonche' di
quello  gia'  destinatario  degli  altri  processi di stabilizzazione
indicati  nell'art.  8  della legge regionale n. 1/2006 e nell'art. 4
della legge regionale n. 14/2007.