Art. 9. Norme per la stabilizzazione del personale precario della Regione 1. Fatti salvi i divieti previsti dall'art. 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo, della legge n. 244/2007, la Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale 2008, 2009 e 2010, un piano per la progressiva stabilizzazione del personale gia' utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che, nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia espletato attivita' lavorativa presso la Regione per almeno dodici mesi, anche non continuativi. 2. Nelle more delle procedure di stabilizzazione la Regione continua ad avvalersi del personale di cui al comma 1 nonche' di quello gia' destinatario degli altri processi di stabilizzazione indicati nell'art. 8 della legge regionale n. 1/2006 e nell'art. 4 della legge regionale n. 14/2007.