Art. 2. Comuni montani e territori montani 1. Sono comuni montani quelli elencati nell'allegato A alla presente legge , il cui territorio risulta essere stato classificato in tutto o in parte montano ai sensi della normativa statale. 2. L'allegato A alla presente legge indica altresi' la parte di territorio dei comuni che risulta essere stato classificato montano ai fini regionali secondo le disposizioni vigenti fino all'entrata in vigore della presente legge . 3. La classificazione di cui al comma 2 ha rilevanza esclusivamente regionale e si applica solo se ad essa fanno espressamente rinvio le leggi o i provvedimenti regionali; della classificazione medesima puo' altresi' essere tenuto conto, ferme restando le risorse previste, nell'ambito degli atti della programmazione regionale e degli altri atti generali di settore adottati dalla Regione.