Art. 2.

                 Comuni montani e territori montani



   1.  Sono  comuni  montani  quelli  elencati  nell'allegato  A alla
presente  legge , il cui territorio risulta essere stato classificato
in tutto o in parte montano ai sensi della normativa statale.
   2.  L'allegato  A  alla presente legge indica altresi' la parte di
territorio  dei  comuni che risulta essere stato classificato montano
ai fini regionali secondo le disposizioni vigenti fino all'entrata in
vigore della presente legge .
   3.   La   classificazione   di   cui   al  comma  2  ha  rilevanza
esclusivamente   regionale  e  si  applica  solo  se  ad  essa  fanno
espressamente  rinvio  le  leggi  o  i provvedimenti regionali; della
classificazione  medesima  puo'  altresi'  essere tenuto conto, ferme
restando   le   risorse   previste,   nell'ambito  degli  atti  della
programmazione  regionale  e  degli  altri  atti  generali di settore
adottati dalla Regione.