Art. 5.
Modifica  dell'art.  44  della  legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
  «Norme per il governo del territorio» e successive modificazioni

   1.  Dopo  il  comma 2 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi:
   «2-bis.  Gli  interventi  di  cui  al comma 1 sono consentiti agli
imprenditori  agricoli,  in  deroga  ai  requisiti di cui al comma 2,
qualora  si rendano necessari per 1'adeguamento ad obblighi derivanti
da  normative  regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela
dell'ambiente,   il   rispetto   dei  requisiti  igienico-sanitari  e
l'assicurazione del benessere degli animali.
   2-ter.  Al  fine  di  garantire la tutela delle differenti realta'
socio-economiche e agro-ambientali presenti nel territorio, in deroga
ai  requisiti  di  cui al comma 2, gli interventi edilizi destinati a
strutture  agricolo-produttive  di  cui  al  comma 1 sono consentiti,
qualora  siano realizzati dalle regole di cui alla legge regionale 19
agosto 1996, n. 26 "Riordino delle regole", da fondazioni ed istituti
nonche'  dagli  enti pubblici territoriali e da societa' o enti dagli
stessi costituiti o prevalentemente partecipati.».
   2.  Dopo  il  comma 3 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11, e' aggiunto il seguente comma:
   «3-bis.   Al  fine  di  garantire  l'insediamento  di  giovani  in
agricoltura  sono  consentiti  gli  interventi  di  cui al comma 1 in
deroga  ai  requisiti  di  cui  al  comma  2  e,  limitatamente  alle
iniziative  del  programma  di  sviluppo rurale 2007-2013 riferite al
pacchetto  giovani  relative  agli  interventi  edilizi  destinati  a
strutture agricolo-produttive, l'approvazione del piano aziendale per
lo  sviluppo  dell'impresa,  ai  fini  del finanziamento a valere sul
Fondo  europeo  agricolo  per lo sviluppo rurale (FEARS), sostituisce
l'approvazione del piano aziendale prevista dal comma 3.».
   3. La lettera a) del comma 4 dell'art. 44 della legge regionale 23
aprile 2004, n. 11, e' cosi' sostituita:
    «a)  per  l'ampliamento  di  case  di abitazione esistenti, fatto
salvo  quanto  previsto  al comma 5, fino a 200 mc per ogni familiare
e/o  addetto  regolarmente occupato come unita' lavoro, documentabile
con  l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e
comunque non oltre 1.200 mc; ».
   4.  Dopo  la  lettera  a)  del  comma  4 dell'art. 44, della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11, e' aggiunta la seguente lettera:
    «a-bis)  per  usi  agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai
sensi della normativa vigente, l'ampliamento delle case di abitazione
fino  a  1.200 mc, comprensivi dell'esistente, anche in aderenza alla
parte rustica presente; ».
   5.  Il  comma 5 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004,
n. 11, e' cosi' sostituito:
   «5.  Gli  interventi  di recupero dei fabbricati esistenti in zona
agricola  sono  disciplinati  dal PAT e dal PI ai sensi dell'art. 43.
Sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c)
dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno
2001,   n.   380   "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  edilizia" e successive modificazioni,
nonche' l'ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo
di  800  mc comprensivi dell'esistente, purche' eseguiti nel rispetto
integrale della tipologia originaria.».
   6.  Dopo  il  comma 5 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi:
   «5-bis. Al fine di garantire completezza all'offerta turistica nel
territorio  agricolo e' sempre consentita la realizzazione di piscine
da  parte  delle aziende agrituristiche in deroga ai requisiti di cui
al  comma 2 e, in deroga ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, da parte
delle   attivita'  ricettive  a  conduzione  familiare  -  bed  &
breakfast,  delle  unita'  abitative  ammobiliate  ad  uso turistico,
nonche'  delle  attivita'  ricettive  in  residenze  rurali,  di  cui
rispettivamente  alle  lettere  c),  d) e f) del comma 1 dell'art. 25
della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi
regionali in materia di turismo".
   5-ter.  I  comuni,  in  deroga  a quanto stabilito ai commi 2 e 3,
disciplinano  nel PI la realizzazione di modesti manufatti realizzati
in  legno  privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese
removibilita',  necessari  per  il ricovero di piccoli animali, degli
animali  da  bassa  corte,  da affezione o di utilizzo esclusivamente
familiare, nonche' per il ricovero delle attrezzature necessarie alla
conduzione del fondo.».
   7.  Al  comma 6 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004,
n.  11,  dopo  le parole: «protezione o forzatura delle colture» sono
aggiunte  le  parole:  «e  le  serre mobili» e alla fine del medesimo
comma sono aggiunte le seguenti parole: «Le serre mobili destinate ad
uso temporaneo sono installate senza il permesso di costruire, sempre
che  siano  realizzate  senza  opere  murarie  fuori terra. La Giunta
regionale,  avvalendosi  di  una  apposita  commissione  di  esperti,
individua  le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse
tipologie   di   serre,   nonche'  gli  elementi  accessori  al  loro
funzionamento; il PI nell'individuazione di cui all'art. 43, comma 2,
lettera  e),  si attiene alle indicazioni contenute nel provvedimento
della Giunta regionale.».
   8.  Dopo  il  comma 7 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11, e' aggiunto il seguente comma:
   «7-bis.  Le  societa' e le cooperative agricole, di trasformazione
e/o  commercializzazione  dei  prodotti  derivanti  dalle aziende dei
soci, possono realizzare in zona agricola, impianti per la produzione
di energie da fonti rinnovabili e assimilate in deroga al comma 2.».