Art. 5. Modifica dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio» e successive modificazioni 1. Dopo il comma 2 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi: «2-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti agli imprenditori agricoli, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, qualora si rendano necessari per 1'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere degli animali. 2-ter. Al fine di garantire la tutela delle differenti realta' socio-economiche e agro-ambientali presenti nel territorio, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, gli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive di cui al comma 1 sono consentiti, qualora siano realizzati dalle regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 "Riordino delle regole", da fondazioni ed istituti nonche' dagli enti pubblici territoriali e da societa' o enti dagli stessi costituiti o prevalentemente partecipati.». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Al fine di garantire l'insediamento di giovani in agricoltura sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, limitatamente alle iniziative del programma di sviluppo rurale 2007-2013 riferite al pacchetto giovani relative agli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive, l'approvazione del piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa, ai fini del finanziamento a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), sostituisce l'approvazione del piano aziendale prevista dal comma 3.». 3. La lettera a) del comma 4 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e' cosi' sostituita: «a) per l'ampliamento di case di abitazione esistenti, fatto salvo quanto previsto al comma 5, fino a 200 mc per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unita' lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1.200 mc; ». 4. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'art. 44, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e' aggiunta la seguente lettera: «a-bis) per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, l'ampliamento delle case di abitazione fino a 1.200 mc, comprensivi dell'esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente; ». 5. Il comma 5 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e' cosi' sostituito: «5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell'art. 43. Sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonche' l'ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc comprensivi dell'esistente, purche' eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria.». 6. Dopo il comma 5 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi: «5-bis. Al fine di garantire completezza all'offerta turistica nel territorio agricolo e' sempre consentita la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, in deroga ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, da parte delle attivita' ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, delle unita' abitative ammobiliate ad uso turistico, nonche' delle attivita' ricettive in residenze rurali, di cui rispettivamente alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo". 5-ter. I comuni, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplinano nel PI la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilita', necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonche' per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo.». 7. Al comma 6 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, dopo le parole: «protezione o forzatura delle colture» sono aggiunte le parole: «e le serre mobili» e alla fine del medesimo comma sono aggiunte le seguenti parole: «Le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra. La Giunta regionale, avvalendosi di una apposita commissione di esperti, individua le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonche' gli elementi accessori al loro funzionamento; il PI nell'individuazione di cui all'art. 43, comma 2, lettera e), si attiene alle indicazioni contenute nel provvedimento della Giunta regionale.». 8. Dopo il comma 7 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e' aggiunto il seguente comma: «7-bis. Le societa' e le cooperative agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola, impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e assimilate in deroga al comma 2.».