Art. 6. Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio» e successive modificazioni 1. Le varianti allo strumento urbanistico generale, consentite in deroga al divieto di cui all'art. 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle previste dalla presente legge, possono essere adottate anche fino all'approvazione del piano degli interventi (PI), laddove non previsto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.