Art. 6.
Disposizioni  transitorie  in  materia  di  applicazione dell'art. 48
della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del
               territorio» e successive modificazioni

   1.  Le varianti allo strumento urbanistico generale, consentite in
deroga  al divieto di cui all'art. 48, comma 1, della legge regionale
23  aprile 2004, n. 11, alla data di entrata in vigore della presente
legge e quelle previste dalla presente legge, possono essere adottate
anche  fino all'approvazione del piano degli interventi (PI), laddove
non previsto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.