Art. 9.
Modifica  dell'art.  4  della  legge regionale 5 novembre 2004, n. 21
«Disposizioni   in   materia   di   condono  edilizio»  e  successive
                            modificazioni

   1.  Dopo  il  comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 5 novembre
2004, n. 21 e' aggiunto il seguente comma:
   «1-bis.   La   Regione   puo',  altresi',  destinare  l'incremento
dell'oblazione  di  cui  al comma 1 ad interventi di valorizzazione e
restauro  paesaggistico.  La  Giunta regionale, sentita la competente
commissione  consiliare,  individua i siti di interesse regionale sui
quali realizzare tali interventi.».