Art. 9. Modifica dell'art. 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 «Disposizioni in materia di condono edilizio» e successive modificazioni 1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. La Regione puo', altresi', destinare l'incremento dell'oblazione di cui al comma 1 ad interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i siti di interesse regionale sui quali realizzare tali interventi.».