(Pubblicata nel suppl. ord. n.75 al Bollettino ufficiale
            della Regione Lazio n. 24 del 28 giugno 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'

   1.  La  presente  legge,  nel  rispetto degli articoli 3, 34 e 117
della  Costituzione, della normativa statale e comunitaria vigente in
materia e dell'art. 7, comma 2, lettera h), dello statuto, disciplina
il  sistema  integrato  di  interventi,  servizi e prestazioni per il
diritto   agli   studi   universitari   e  per  l'alta  formazione  e
specializzazione  artistica  e  musicale,  fondato  sulla centralita'
dello studente e volto, attraverso la rimozione di ostacoli di ordine
economico, sociale e culturale, a rendere effettivo tale diritto, con
particolare  riguardo  agli studenti capaci e meritevoli sprovvisti o
carenti  di  mezzi  e  agli  studenti che si trovano in condizioni di
disabilita'.