(Pubblicata nel suppl. ord. n.75 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 24 del 28 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La presente legge, nel rispetto degli articoli 3, 34 e 117 della Costituzione, della normativa statale e comunitaria vigente in materia e dell'art. 7, comma 2, lettera h), dello statuto, disciplina il sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari e per l'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, fondato sulla centralita' dello studente e volto, attraverso la rimozione di ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, a rendere effettivo tale diritto, con particolare riguardo agli studenti capaci e meritevoli sprovvisti o carenti di mezzi e agli studenti che si trovano in condizioni di disabilita'.