Art. 2. Criteri e obiettivi 1. Il sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni di cui all'art. 1 e' informato ai criteri di equita', pari opportunita', sussidiarieta', efficacia, efficienza, economicita' e, in particolare, favorisce: a) il potenziamento delle risorse a sostegno degli studenti, con priorita' per i capaci e meritevoli privi o carenti di mezzi; b) l'integrazione degli studenti in condizioni di disabilita', anche attraverso la destinazione di una quota parte delle risorse finanziarie disponibili per specifiche iniziative finalizzate ad interventi, servizi e prestazioni nonche' la determinazione di requisiti di merito individualizzati e di particolari criteri relativamente alle condizioni economiche e personali; c) il potenziamento delle opportunita' di esperienze didattico-formative e di ricerca delle universita', anche attraverso il sostegno alla partecipazione degli studenti a programmi di mobilita' regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale; d) il sostegno alle attivita' di orientamento in ingresso, nel corso degli studi universitari, e, in collaborazione con le istituzioni preposte, di inserimento nel lavoro; e) il sostegno alle attivita', culturali e sportive, e ai servizi didattico-formativi delle universita', compresi quelli promossi da altre istituzioni in ambito regionale; f) il potenziamento del sostegno abitativo e delle strutture residenziali in favore degli studenti fuori sede, da realizzare anche in collaborazione con i comuni sede di strutture universitarie; g) la promozione di forme di partecipazione alle decisioni e di controllo, da parte degli studenti, sulla qualita' e sull'efficacia dei servizi offerti.