Art. 2.
                         Criteri e obiettivi

   1.  Il  sistema  integrato di interventi, servizi e prestazioni di
cui all'art. 1 e' informato ai criteri di equita', pari opportunita',
sussidiarieta',    efficacia,    efficienza,   economicita'   e,   in
particolare, favorisce:
    a)  il potenziamento delle risorse a sostegno degli studenti, con
priorita' per i capaci e meritevoli privi o carenti di mezzi;
    b)  l'integrazione  degli  studenti in condizioni di disabilita',
anche  attraverso  la  destinazione  di una quota parte delle risorse
finanziarie  disponibili  per  specifiche  iniziative  finalizzate ad
interventi,  servizi  e  prestazioni  nonche'  la  determinazione  di
requisiti   di  merito  individualizzati  e  di  particolari  criteri
relativamente alle condizioni economiche e personali;
    c)    il   potenziamento   delle   opportunita'   di   esperienze
didattico-formative  e di ricerca delle universita', anche attraverso
il  sostegno  alla  partecipazione  degli  studenti  a  programmi  di
mobilita' regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale;
    d)  il  sostegno  alle attivita' di orientamento in ingresso, nel
corso   degli   studi  universitari,  e,  in  collaborazione  con  le
istituzioni preposte, di inserimento nel lavoro;
    e) il sostegno alle attivita', culturali e sportive, e ai servizi
didattico-formativi  delle  universita',  compresi quelli promossi da
altre istituzioni in ambito regionale;
    f)  il  potenziamento  del  sostegno  abitativo e delle strutture
residenziali in favore degli studenti fuori sede, da realizzare anche
in collaborazione con i comuni sede di strutture universitarie;
    g)  la  promozione di forme di partecipazione alle decisioni e di
controllo,  da  parte degli studenti, sulla qualita' e sull'efficacia
dei servizi offerti.