(Pubblicata nel Suplemento al n. 4 del Bollettino ufficiale
          della regione Piemonte n. 4 del 29 gennaio 2009)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:



                               Art. 1.


   1.  La  Regione  Piemonte,  con la presente legge, nell'ambito dei
principi contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di
sicurezza  nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo,
disciplina la gestione e fruizione in sicurezza delle aree sciabili e
la  sicurezza  nella  pratica non agonistica degli sport invernali da
discesa e da fondo.
   2.  Nell'ambito delle proprie competenze trasferite e delegate, la
Regione  riconosce  e  valorizza  altresi'  l'essenziale  valenza dei
territori  montani e di tutte le aree sciabili in termini di coesione
sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene
le  attivita' connesse alla pratica dello sci ed ogni altra attivita'
sportiva,  invernale  ed  estiva,  che  utilizzi impianti e tracciati
destinati all'attivita' sciistica.