Art. 2.

            Oggetto della legge e ambito di applicazione

   1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le
aree  sciabili  ed  assicurarne  adeguate  condizioni  di  agibilita'
nonche'  di  garantire  la  salvaguardia  ambientale,  disciplina  il
riconoscimento,  la  realizzazione,  le  modificazioni  e l'esercizio
delle  aree  sciabili,  con  particolare  riguardo  all'aspetto della
sicurezza  nella  pratica non agonistica dello sci di discesa e dello
sci  di  fondo  e  allo  sviluppo  delle  attivita'  economiche nelle
localita' montane.
   2.  Gli  impianti  di  risalita  restano  disciplinati dalla legge
regionale  n.  14  dicembre  1989,  n.  74 (Disciplina degli impianti
funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone).