Art. 2. Oggetto della legge e ambito di applicazione 1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciabili ed assicurarne adeguate condizioni di agibilita' nonche' di garantire la salvaguardia ambientale, disciplina il riconoscimento, la realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle aree sciabili, con particolare riguardo all'aspetto della sicurezza nella pratica non agonistica dello sci di discesa e dello sci di fondo e allo sviluppo delle attivita' economiche nelle localita' montane. 2. Gli impianti di risalita restano disciplinati dalla legge regionale n. 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone).