Art. 3.

           Facolta' dei comuni ed associazioni fra comuni

   1.  I  comuni  possono  accordarsi  o  associarsi secondo le forme
previste  dalla normativa vigente al fine di programmare e perseguire
le finalita' di cui alla legge.
   2.   I   comuni,  singolarmente  o  in  forma  associata,  possono
costituire  o partecipare a societa', anche con altri enti pubblici o
con  privati, che abbiano come oggetto sociale il perseguimento delle
finalita'  di  cui all'art. 10, comunque. lo sviluppo delle attivita'
di cui all'art. 2.