Art. 3. Facolta' dei comuni ed associazioni fra comuni 1. I comuni possono accordarsi o associarsi secondo le forme previste dalla normativa vigente al fine di programmare e perseguire le finalita' di cui alla legge. 2. I comuni, singolarmente o in forma associata, possono costituire o partecipare a societa', anche con altri enti pubblici o con privati, che abbiano come oggetto sociale il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 10, comunque. lo sviluppo delle attivita' di cui all'art. 2.