(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 5 dell'11 marzo 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: Visto l'art. 117, secondo comma della Costituzione; Visto l'art. 117, sesto comma della Costituzione; Visto l'art. 43, comma 2 dello statuto; Visti altresi' l'art. 63, comma 2 dello statuto; Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale); Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale); Visto l'art. 12 della legge regionale n. 12/2006 che rinvia ad apposito regolamento per quanto riguarda la disciplina relativa ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale; Visto altresi' il comma 3 dell'art. 23 della medesima legge regionale n. 12/2006 che obbliga gli enti locali ad uniformarsi a quanto stabilito dal presente regolamento entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore; Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 16 ottobre 2008; Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2006, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»); Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 24 novembre 2008, n. 10, con la quale e' stato approvato lo schema del suddetto regolamento ai fini dell'acquisizione del parere del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello statuto; Visto il parere della I Commissione consiliare - Affari istituzionali, espresso nella seduta del 20 gennaio 2009; Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 20 febbraio 2009; Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2009, n. 126; Considerato quanto segue: 1. la necessita' di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) che prevede un regolamento regionale per la disciplina di «Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento»; 2. la necessita' di procedere ad integrale revisione della normativa regionale relativa ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento che costituiscono dotazione della polizia comunale e provinciale; 3. l'opportunita' di garantire su tutto il territorio regionale l'uniformita' della disciplina degli elementi identificativi e delle principali dotazioni della polizia municipale e provinciale; 4. l'opportunita' di uniformare, in primo luogo, il simbolo e il logotipo utilizzato dalle polizie locali toscane, anche per quanto riguarda il carattere ed il colore del medesimo; 5. la necessita' di elencare e descrivere in maniera dettagliata gli indumenti costituenti le varie tipologie di uniformi, in primo luogo quella ordinaria e, secondariamente, quelle delle varie specializzazioni che caratterizzano il concreto impiego dell'operatore; 6. l'esigenza di individuare i segni distintivi del grado apposti sull'uniforme ed assegnati all'operatore in ragione della categoria di appartenenza; 7. l'opportunita' di promuovere l'omogeneita' delle strutture di polizia locale toscane anche attraverso l'individuazione e la descrizione delle caratteristiche fondamentali, in particolare il colore di base ed il colore delle bande sulla carrozzeria, dell'allestimento dei veicoli, compreso il posizionamento di scritte, contrassegni ed accessori; 8. l'obbligo di individuare i «presidi tattici difensivi» (art. 6, comma 1, legge regionale n. 12/2006) ovvero strumenti di autotutela che possono costituire la dotazione dell'operatore, e quindi stabilire che la concreta assegnazione dei medesimi sia fatta oggetto di specifici accordi in sede locale; 9. l'esigenza altresi' che il concreto impiego degli strumenti di autotutela venga preceduto da un apposito modulo finalizzato all'addestramento, da svolgersi presso la Scuola interregionale di polizia locale costituita dalla Regione Toscana insieme alle Regioni Emilia-Romagna e Liguria ed al Comune di Modena di cui all'art. 10-bis della legge regionale n. 12/2006; 10. l'opportunita' di uniformare anche i contenuti ed i colori della tessera di riconoscimento, documento del quale e' dotato ogni operatore della polizia municipale e provinciale; 11. di accogliere il parere della I Commissione «Affari istituzionali» del Consiglio regionale nella parte relativa in cui si chiede che la scelta delle dotazioni accessorie sia oggetto di confronto in sede di contrattazione decentrata, mediante la riformulazione degli articoli 3 e 10 del presente regolamento in cui si e' previsto uno specifico accordo locale per tali strumenti; 12. di accogliere il parere della I Commissione «Affari istituzionali» del Consiglio regionale nella parte in cui chiede che le indicazioni dei gradi delle uniformi siano in coerenza con il CCNL e oggetto di confronto con le rappresentanze di categoria in quanto il presente regolamento e' conforme alle previsioni del CCNL; 13. di non poter accogliere il parere della I Commissione nella parte in cui si chiede che la disciplina dei limiti d'uso delle dotazioni accessorie, tra cui gli strumenti di autotutela, sia rimessa alla contrattazione decentrata per due motivi: a) l'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 12/2006 stabilisce una disciplina generale con «regola-mento» delle modalita' d'impiego di tali strumenti senza intervento della contrattazione decentrata (analogamente la lettera f) del comma 1 dell'art. 12); b) nel citato art. 6, comma 2 si esercita una competenza regionale nell'ambito della sicurezza del lavoro dato che in esso si parla di «Rischi professionali e per la tutela dell'incolumita' personale»; in questo specifico ambito competenziale detto comma e' superato dal successivo art. 74 del decreto legislativo n. 81/2008 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) per il quale non costituiscono dispositivi per la protezione dei rischi da lavoro «le attrezzature di protezione individuale» assegnate alle forze in servizio di ordine pubblico; ne consegue che la regolazione delle modalita' d'uso degli strumenti di autotutela non necessita di apposita disciplina regionale considerando anche che, ex comma 3 dell'art. 10 del presente regolamento, tali strumenti sono in dotazione solo a specifiche categorie di agenti la disciplina del cui ruolo, per la loro qualifica di agenti od ufficiale di polizia giudiziaria, spetta in esclusiva allo Stato; 14. di non poter accogliere il parere del Consiglio della Autonomie locali nella parte in cui si chiede che «si intervenga in questa fase di prima attuazione con una proroga dei termini previsti per l'adeguamento dei regolamenti degli enti locali» in quanto si tratta di ambiti disciplinati dalla legge (si veda il comma 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 12/2006); 15. di precisare, in relazione alla parte di detto parere del consiglio delle autonomie locali in cui si chiedono «incentivi per dar[.]e attuazione» al presente regolamento, che l'obbligo posto dalla legge regionale n. 12/2006 concerne l'adeguamento dei regolamenti locali e non l'obbligo di immediato rinnovo delle dotazioni oggetto della presente disciplina regolamentare; si approva il presente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione (art. 12 legge regionale n. 12/2006) 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), disciplina: a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e specialita' di impiego; b) gli elementi identificativi dell'operatore, dell'ente di appartenenza e della Regione Toscana; c) i distintivi di grado, attribuiti in relazione al profilo ed alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale; d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialita' o incarico, anzianita' ed onorificenza, apponibili sulla uniforme; e) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori nonche' il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione agli organi di polizia locale; f) le caratteristiche dei presidi difensivi di cui all'art. 6 della legge regionale n. 12/2006 e relative modalita' di impiego; g) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli operatori di polizia locale.