(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                      n. 5 dell'11 marzo 2009) 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
                            Ha approvato 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                                Emana 
il seguente regolamento: 
  
    Visto l'art. 117, secondo comma della Costituzione; 
    Visto l'art. 117, sesto comma della Costituzione; 
    Visto l'art. 43, comma 2 dello statuto; 
    Visti altresi' l'art. 63, comma 2 dello statuto; 
    Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro sull'ordinamento
della polizia municipale); 
    Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme  in  materia
di polizia comunale e provinciale); 
    Visto l'art. 12 della legge regionale n. 12/2006  che  rinvia  ad
apposito regolamento per quanto riguarda la  disciplina  relativa  ad
uniformi,  veicoli,  strumenti  e  tessere  di  riconoscimento  della
polizia comunale e provinciale; 
    Visto altresi' il comma  3  dell'art.  23  della  medesima  legge
regionale n. 12/2006 che obbliga gli enti  locali  ad  uniformarsi  a
quanto stabilito dal presente regolamento  entro  centottanta  giorni
dalla sua entrata in vigore; 
    Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso  nella
seduta del 16 ottobre 2008; 
    Visti i pareri delle competenti  strutture  di  cui  all'art.  29
della legge  regionale  5  agosto  2003,  n.  44  (Ordinamento  della
dirigenza e della struttura operativa della Regione.  Modifiche  alla
legge regionale 17 marzo 2006, n.  26  «Riordino  della  legislazione
regionale in materia di organizzazione e personale»); 
    Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 24 novembre
2008, n. 10, con la quale e' stato approvato lo schema  del  suddetto
regolamento  ai  fini  dell'acquisizione  del  parere  del  Consiglio
regionale ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello statuto; 
    Visto  il  parere  della  I  Commissione  consiliare   -   Affari
istituzionali, espresso nella seduta del 20 gennaio 2009; 
    Visto il parere del Consiglio  delle  autonomie  locali  espresso
nella seduta del 20 febbraio 2009; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 23  febbraio  2009,
n. 126; 
                      Considerato quanto segue: 
      1. la necessita' di dare attuazione a quanto previsto dall'art.
12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme  in  materia  di
polizia comunale e provinciale) che prevede un regolamento  regionale
per la disciplina di  «Uniformi,  veicoli,  strumenti  e  tessere  di
riconoscimento»; 
      2. la necessita' di  procedere  ad  integrale  revisione  della
normativa  regionale  relativa  ad  uniformi,  veicoli,  strumenti  e
tessere di riconoscimento che costituiscono dotazione  della  polizia
comunale e provinciale; 
      3. l'opportunita' di garantire su tutto il territorio regionale
l'uniformita' della disciplina degli elementi identificativi e  delle
principali dotazioni della polizia municipale e provinciale; 
      4. l'opportunita' di uniformare, in primo luogo, il  simbolo  e
il logotipo utilizzato dalle polizie locali toscane, anche per quanto
riguarda il carattere ed il colore del medesimo; 
      5.  la  necessita'  di  elencare  e   descrivere   in   maniera
dettagliata gli indumenti costituenti le varie tipologie di uniformi,
in primo luogo quella  ordinaria  e,  secondariamente,  quelle  delle
varie  specializzazioni  che  caratterizzano  il   concreto   impiego
dell'operatore; 
      6. l'esigenza di  individuare  i  segni  distintivi  del  grado
apposti sull'uniforme ed assegnati  all'operatore  in  ragione  della
categoria di appartenenza; 
      7. l'opportunita' di promuovere l'omogeneita'  delle  strutture
di polizia locale toscane  anche  attraverso  l'individuazione  e  la
descrizione delle caratteristiche  fondamentali,  in  particolare  il
colore  di  base  ed  il  colore  delle  bande   sulla   carrozzeria,
dell'allestimento dei veicoli, compreso il posizionamento di scritte,
contrassegni ed accessori; 
      8. l'obbligo di individuare i «presidi tattici difensivi» (art.
6,  comma  1,  legge  regionale  n.  12/2006)  ovvero  strumenti   di
autotutela che possono  costituire  la  dotazione  dell'operatore,  e
quindi stabilire che la concreta assegnazione dei medesimi sia  fatta
oggetto di specifici accordi in sede locale; 
      9. l'esigenza altresi' che il concreto impiego degli  strumenti
di autotutela venga  preceduto  da  un  apposito  modulo  finalizzato
all'addestramento, da svolgersi presso la  Scuola  interregionale  di
polizia locale costituita dalla Regione Toscana insieme alle  Regioni
Emilia-Romagna e Liguria ed al  Comune  di  Modena  di  cui  all'art.
10-bis della legge regionale n. 12/2006; 
      10. l'opportunita' di uniformare anche i contenuti ed i  colori
della tessera di riconoscimento, documento del quale e'  dotato  ogni
operatore della polizia municipale e provinciale; 
      11.  di  accogliere  il  parere  della  I  Commissione  «Affari
istituzionali» del Consiglio regionale nella parte relativa in cui si
chiede che la  scelta  delle  dotazioni  accessorie  sia  oggetto  di
confronto  in  sede  di  contrattazione   decentrata,   mediante   la
riformulazione degli articoli 3 e 10 del presente regolamento in  cui
si e' previsto uno specifico accordo locale per tali strumenti; 
      12.  di  accogliere  il  parere  della  I  Commissione  «Affari
istituzionali» del Consiglio regionale nella parte in cui chiede  che
le indicazioni dei gradi delle uniformi siano in coerenza con il CCNL
e oggetto di confronto con le rappresentanze di categoria  in  quanto
il presente regolamento e' conforme alle previsioni del CCNL; 
      13. di non poter accogliere il parere della I Commissione nella
parte in cui si chiede che  la  disciplina  dei  limiti  d'uso  delle
dotazioni accessorie,  tra  cui  gli  strumenti  di  autotutela,  sia
rimessa alla contrattazione decentrata per due motivi: 
        a) l'art.  6,  comma  2  della  legge  regionale  n.  12/2006
stabilisce una disciplina generale con «regola-mento» delle modalita'
d'impiego di tali strumenti  senza  intervento  della  contrattazione
decentrata (analogamente la lettera f) del comma 1 dell'art. 12); 
        b) nel citato art. 6, comma  2  si  esercita  una  competenza
regionale nell'ambito della sicurezza del lavoro dato che in esso  si
parla di «Rischi  professionali  e  per  la  tutela  dell'incolumita'
personale»; in questo specifico ambito competenziale detto  comma  e'
superato dal successivo art. 74 del decreto  legislativo  n.  81/2008
(Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) per il
quale non costituiscono dispositivi per la protezione dei  rischi  da
lavoro «le attrezzature di  protezione  individuale»  assegnate  alle
forze in servizio di ordine pubblico; ne consegue che la  regolazione
delle modalita' d'uso degli strumenti di autotutela non necessita  di
apposita disciplina regionale considerando  anche  che,  ex  comma  3
dell'art.  10  del  presente  regolamento,  tali  strumenti  sono  in
dotazione solo a specifiche categorie di agenti la disciplina del cui
ruolo, per la loro  qualifica  di  agenti  od  ufficiale  di  polizia
giudiziaria, spetta in esclusiva allo Stato; 
      14. di non poter  accogliere  il  parere  del  Consiglio  della
Autonomie locali nella parte in cui si chiede che «si  intervenga  in
questa fase di prima attuazione con una proroga dei termini  previsti
per l'adeguamento dei regolamenti degli enti  locali»  in  quanto  si
tratta di ambiti  disciplinati  dalla  legge  (si  veda  il  comma  3
dell'art. 23 della legge regionale n. 12/2006); 
      15. di precisare, in relazione alla parte di detto  parere  del
consiglio delle autonomie locali in cui si  chiedono  «incentivi  per
dar[.]e attuazione» al  presente  regolamento,  che  l'obbligo  posto
dalla  legge  regionale  n.  12/2006   concerne   l'adeguamento   dei
regolamenti  locali  e  non  l'obbligo  di  immediato  rinnovo  delle
dotazioni oggetto della presente disciplina regolamentare; 
        
si approva il presente regolamento: 
                               Art. 1 
                       Ambito di applicazione 
                (art. 12 legge regionale n. 12/2006) 
    1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 3
aprile  2006,  n.  12  (Norme  in  materia  di  polizia  comunale   e
provinciale), disciplina: 
      a) le caratteristiche delle uniformi sulla base  delle  diverse
circostanze e specialita' di impiego; 
      b) gli elementi  identificativi  dell'operatore,  dell'ente  di
appartenenza e della Regione Toscana; 
      c) i distintivi di grado, attribuiti in relazione al profilo ed
alle  funzioni  conferite  all'interno  della  struttura  di  polizia
locale; 
      d) le categorie e le caratteristiche generali  degli  eventuali
contrassegni di specialita' o incarico, anzianita'  ed  onorificenza,
apponibili sulla uniforme; 
      e)  le  caratteristiche  dei  contrassegni  e  degli  accessori
nonche' il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione agli
organi di polizia locale; 
      f) le caratteristiche dei presidi difensivi di cui  all'art.  6
della legge regionale n. 12/2006 e relative modalita' di impiego; 
      g) le caratteristiche delle tessere di  riconoscimento  fornite
da ciascun ente agli operatori di polizia locale.