Art. 10 Dichiarazione di inizio attivita' agrituristica 1. Coloro che intendono esercitare attivita' di agriturismo presentano al Comune in cui ha sede l'azienda di-chiarazione di inizio attivita' ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), art. 19. 2. Alla dichiarazione di cui al comma 1, attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali e degli spazi destinati allo svolgimento dell'attivita' di impresa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, devono essere allegati: a) descrizione dettagliata, comprensiva di elaborati grafici, dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni da destinare all'attivita'; b) autoclassificazione dell' azienda; c) dichiarazione concernente l'iscrizione all'elenco provinciale degli operatori agrituristici; d) dichiarazione relativa ai contenuti del certificato di connessione. 3. Eventuale documentazione detenuta da altre pubbliche amministrazioni ed utile all'istruttoria dovra' essere acquisita d'ufficio dal Comune. 4. In caso di variazione della tipologia delle attivita' indicate nella dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo, il titolare dell'attivita' agrituristica e' tenuto a darne comunicazione al Comune entro quindici giorni, confermando, sotto la propria responsabilita', la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge. 5. La Giunta regionale, con l'atto di cui all'art. 2, comma 2, della presente legge, individua l'ulteriore documentazione necessaria per la presentazione della dichiarazione di inizio attivita', approva la modulistica e definisce i criteri per attuare le procedure amministrative e di controllo delle attivita' agrituristiche.