Art. 10 
           Dichiarazione di inizio attivita' agrituristica 
    1. Coloro  che  intendono  esercitare  attivita'  di  agriturismo
presentano al Comune in  cui  ha  sede  l'azienda  di-chiarazione  di
inizio attivita' ai sensi della legge 7 agosto 1990,  n.  241  (Nuove
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso), art. 19. 
    2. Alla dichiarazione di cui al comma 1, attestante  il  possesso
dei requisiti igienico-sanitari dei locali e  degli  spazi  destinati
allo svolgimento dell'attivita' di impresa  secondo  quanto  previsto
dalla normativa vigente, devono essere allegati: 
      a) descrizione dettagliata, comprensiva di  elaborati  grafici,
dei locali, delle attrezzature e degli  spazi  esterni  da  destinare
all'attivita'; 
      b) autoclassificazione dell' azienda; 
      c)   dichiarazione    concernente    l'iscrizione    all'elenco
provinciale degli operatori agrituristici; 
      d) dichiarazione  relativa  ai  contenuti  del  certificato  di
connessione. 
    3.  Eventuale  documentazione   detenuta   da   altre   pubbliche
amministrazioni ed  utile  all'istruttoria  dovra'  essere  acquisita
d'ufficio dal Comune. 
    4. In caso di variazione della tipologia delle attivita' indicate
nella dichiarazione di cui al  comma  2  del  presente  articolo,  il
titolare dell'attivita' agrituristica e' tenuto a darne comunicazione
al Comune  entro  quindici  giorni,  confermando,  sotto  la  propria
responsabilita', la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti  di
legge. 
    5. La Giunta regionale, con l'atto di cui all'art.  2,  comma  2,
della presente legge, individua l'ulteriore documentazione necessaria
per la presentazione della dichiarazione di inizio attivita', approva
la modulistica  e  definisce  i  criteri  per  attuare  le  procedure
amministrative e di controllo delle attivita' agrituristiche.