Art. 12 Accessibilita' alle strutture 1. La conformita' degli edifici adibiti ad agriturismo alle norme in materia di accessibilita' e superamento delle barnere architettoniche e' assicurata con opere provvisionali rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralita' degli edifici. 2. Al fine di garantire alle persone disabili la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attivita' agrituristiche, devono comunque essere garantiti i requisiti di accessibilita' ad almeno una camera con relativo bagno nell'ambito della ricettivita' ed alla sala ristorazione e ad un bagno quando e' prevista l'attivita' di somministrazione di pasti e bevande.