Art. 12 
                    Accessibilita' alle strutture 
    1. La conformita' degli edifici adibiti ad agriturismo alle norme
in  materia   di   accessibilita'   e   superamento   delle   barnere
architettoniche e' assicurata  con  opere  provvisionali  rispondenti
alla vigente normativa tecnica e compatibili con  le  caratteristiche
di ruralita' degli edifici. 
    2. Al fine di garantire alle persone disabili la fruizione  delle
strutture e  dei  servizi  connessi  alle  attivita'  agrituristiche,
devono comunque essere garantiti i  requisiti  di  accessibilita'  ad
almeno una camera con relativo bagno nell'ambito  della  ricettivita'
ed  alla  sala  ristorazione  e  ad  un  bagno  quando  e'   prevista
l'attivita' di somministrazione di pasti e bevande.