Art. 13 Norme igienico-sanitarie 1. Le strutture ed i locali destinati all'attivita' agrituristica devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e d'igiene, salvo le norme piu' restrittive previste dalla presente legge o dalle disposizioni di attuazione approvate dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della presente legge. 2. Le normative igienico-sanitarie specifiche per il settore agrituristico devono tener conto delle aratteristiche strutturali, rurali, architettoniche e tipologiche degli immobili da utilizzare nonche' della specificita' delle produzioni e delle attivita' agrituristiche che in essi verranno svolte. 3. Per le attivita' di ospitalita' in spazi aperti, le piazzole di sosta per campeggio dovranno essere dotate di servizi igienici e di allacciamenti elettrici. 4. La produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle normative nazionali e comunitarie vigenti. 5. Le attivita' di produzione, preparazione, confezionamento e conservazione di prodotti agricoli effettuate nella cucina agrituristica o in un laboratorio pluriuso sono soggette a registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari con le procedure e le modalita' definite dalla Regione in attuazione della predetta normativa comunitaria. 6. La macellazione degli animali e' consentita esclusivamente negli impianti autorizzati ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 del 29 aprile 2004 relativo alle norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale. Non rientra nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004 e puo' quindi avvenire in assenza di strutture dedicate, la macellazione sino a 3.500 capi/anno di avicunicoli ed il prelievo di prodotti di acquicoltura, esclusi i molluschi bivalvi, destinati alla vendita diretta al consumatore o alla ristorazione agrituristica nell'ambito della stessa azienda di produzione. 7. L'operatore agrituristico individua nel piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario le procedure necessarie a garantire che l'attivita' di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare. 8. Per la preparazione di pasti e bevande nel numero massimo di dieci coperti per ciascuno dei due pasti principali, puo' essere previsto l'uso della cucina domestica presente nella parte abitativa del fondo.