Art. 13 
                      Norme igienico-sanitarie 
    1. Le strutture ed i locali destinati all'attivita' agrituristica
devono  possedere  i  requisiti  strutturali   ed   igienico-sanitari
previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali  edilizi
e d'igiene, salvo le norme piu' restrittive previste  dalla  presente
legge o dalle  disposizioni  di  attuazione  approvate  dalla  Giunta
Regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della presente legge. 
    2. Le normative  igienico-sanitarie  specifiche  per  il  settore
agrituristico devono tener conto  delle  aratteristiche  strutturali,
rurali, architettoniche e tipologiche degli  immobili  da  utilizzare
nonche'  della  specificita'  delle  produzioni  e  delle   attivita'
agrituristiche che in essi verranno svolte. 
    3. Per le attivita' di ospitalita' in spazi aperti,  le  piazzole
di sosta per campeggio dovranno essere dotate di servizi  igienici  e
di allacciamenti elettrici. 
    4. La produzione,  il  confezionamento,  la  conservazione  e  la
somministrazione  di  alimenti  e  di  bevande  sono  soggetti   alle
normative nazionali e comunitarie vigenti. 
    5. Le attivita' di produzione,  preparazione,  confezionamento  e
conservazione  di   prodotti   agricoli   effettuate   nella   cucina
agrituristica  o  in  un  laboratorio  pluriuso   sono   soggette   a
registrazione ai sensi del Reg. (CE)  852/2004  del  29  aprile  2004
sull'igiene dei prodotti alimentari con le procedure e  le  modalita'
definite  dalla  Regione  in  attuazione  della  predetta   normativa
comunitaria. 
    6. La macellazione degli  animali  e'  consentita  esclusivamente
negli impianti autorizzati ai sensi del Reg.  (CE)  853/2004  del  29
aprile 2004 relativo alle norme specifiche in materia di igiene degli
alimenti di origine animale. Non rientra nel  campo  di  applicazione
del Reg. (CE) n. 853/2004  e  puo'  quindi  avvenire  in  assenza  di
strutture  dedicate,  la  macellazione  sino  a  3.500  capi/anno  di
avicunicoli ed il prelievo di prodotti  di  acquicoltura,  esclusi  i
molluschi bivalvi, destinati alla vendita diretta  al  consumatore  o
alla ristorazione agrituristica nell'ambito della stessa  azienda  di
produzione. 
    7. L'operatore agrituristico individua  nel  piano  aziendale  di
autocontrollo igienico-sanitario le procedure necessarie a  garantire
che  l'attivita'  di   produzione,   preparazione,   confezionamento,
conservazione e somministrazione di alimenti e  bevande  avvenga  nel
rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare. 
    8. Per la preparazione di pasti e bevande nel numero  massimo  di
dieci coperti per ciascuno dei  due  pasti  principali,  puo'  essere
previsto l'uso della cucina domestica presente nella parte  abitativa
del fondo.