Art. 14 
                    Periodi di apertura e tariffe 
    1. Entro il 1° ottobre di ogni  anno,  il  titolare  dell'impresa
agrituristica comunica al Comune e alla Provincia  il  calendario  di
apertura dell'azienda e l'elenco dei prezzi che intende applicare per
il  servizio  di  somministrazione  pasti  e   bevande   e   per   il
pernottamento. 
    2. In caso di mancata comunicazione  si  intendono  confermati  i
prezzi in vigore l'anno precedente. 
    3.  Eventuali  variazioni  dell'elenco  prezzi  dovranno   essere
preventivamente comunicate al Comune e alla  Provincia  entro  il  31
marzo di ogni anno. 
    4.   L'attivita'   ricettiva,   per   esigenze   di    conduzione
dell'impresa, puo' essere sospesa per un periodo  massimo  di  cinque
giorni, previa comunicazione al Comune, fatti  salvi  i  diritti  dei
clienti presenti o prenotati.