Art. 15 
            Classificazione delle aziende agrituristiche 
    1. La Giunta regionale adotta simboli e definisce  modalita'  per
il rilascio e la gestione dei marchi di classificazione delle aziende
agrituristiche coerentemente con quanto approvato dal Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi della legge n. 96
del 2006, art. 9.