Art. 15 Classificazione delle aziende agrituristiche 1. La Giunta regionale adotta simboli e definisce modalita' per il rilascio e la gestione dei marchi di classificazione delle aziende agrituristiche coerentemente con quanto approvato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi della legge n. 96 del 2006, art. 9.