Art. 17 
                         Club di eccellenza 
    1. La Regione riconosce e sostiene Club di  aziende  d'eccellenza
che valorizzano specializzazioni agrituristiche  sia  in  termini  di
servizi erogati che di prodotti offerti. 
    2. I Club, costituiti da imprese agrituristiche, per ottenere  il
riconoscimento regionale devono essere organizzati e coordinati da un
apposito   organismo   di   gestione,   cui   spettano   compiti   di
progettazione, realizzazione, valorizzazione e promozione  del  Club,
nonche', se previste, attivita' di  commercializzazione  dei  servizi
offerti dai soci. 
    3. I  Club  devono  inoltre  adottare  un  disciplinare  che,  in
relazione alla specializzazione delle aziende aderenti,  definisca  i
criteri qualitativi, adotti  un  proprio  marchio  distintivo  ed  un
sistema di controllo  interno  ed  autodisciplina  che  selezioni  le
aziende e ne garantisca nel tempo il mantenimento delle specificita'. 
    4. La Giunta regionale,  con  proprio  atto,  definisce  apposite
procedure e criteri per il riconoscimento dei Club di eccellenza. 
    5. Nell'individuazione dei criteri di cui al  comma  4  si  fara'
riferimento tra l'altro all'utilizzo prevalente dei prodotti propri o
tipici a diffusione sub-regionale nella preparazione  dei  pasti,  al
recupero  di  immobili  di  valore  storico-culturale  nonche'   alla
qualificazione dell'accoglienza ed al possesso di  certificazioni  di
qualita' aziendali anche di tipo ambientale. 
    6. Le aziende agrituristiche che aderiscono ai Club di eccellenza
potranno avvalersi di specifiche priorita' definite nei piani di  cui
all' art. 18 e  nei  provvedimenti  re-gionali  di  attuazione  della
normativa comunitaria in materia di sviluppo rurale.