Art. 17 Club di eccellenza 1. La Regione riconosce e sostiene Club di aziende d'eccellenza che valorizzano specializzazioni agrituristiche sia in termini di servizi erogati che di prodotti offerti. 2. I Club, costituiti da imprese agrituristiche, per ottenere il riconoscimento regionale devono essere organizzati e coordinati da un apposito organismo di gestione, cui spettano compiti di progettazione, realizzazione, valorizzazione e promozione del Club, nonche', se previste, attivita' di commercializzazione dei servizi offerti dai soci. 3. I Club devono inoltre adottare un disciplinare che, in relazione alla specializzazione delle aziende aderenti, definisca i criteri qualitativi, adotti un proprio marchio distintivo ed un sistema di controllo interno ed autodisciplina che selezioni le aziende e ne garantisca nel tempo il mantenimento delle specificita'. 4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce apposite procedure e criteri per il riconoscimento dei Club di eccellenza. 5. Nell'individuazione dei criteri di cui al comma 4 si fara' riferimento tra l'altro all'utilizzo prevalente dei prodotti propri o tipici a diffusione sub-regionale nella preparazione dei pasti, al recupero di immobili di valore storico-culturale nonche' alla qualificazione dell'accoglienza ed al possesso di certificazioni di qualita' aziendali anche di tipo ambientale. 6. Le aziende agrituristiche che aderiscono ai Club di eccellenza potranno avvalersi di specifiche priorita' definite nei piani di cui all' art. 18 e nei provvedimenti re-gionali di attuazione della normativa comunitaria in materia di sviluppo rurale.