Art. 19 
                        Obblighi e controlli 
    1. L'operatore agrituristico e' soggetto al rispetto dei seguenti
obblighi: 
      a) esporre al pubblico  copia  della  dichiarazione  di  inizio
attivita' ed il marchio dell'agriturismo; 
      b) rispettare i periodi di apertura dell'agriturismo; 
      c) svolgere l'attivita' nei limiti e con le modalita'  previste
nella presente legge; 
      d) esporre il listino prezzi al pubblico; 
      e) rispettare le tariffe massime trasmesse al  Comune  ed  alla
Provincia; 
      f) mantenere in essere un'attivita' agricola  almeno  pari,  in
giornate agricole, a quella attestata nella  certificazione  relativa
al rapporto di connessione; 
      g) fornire tutti i dati statistici richiesti  dalla  Provincia,
dal Comune e dall'ISTAT per monitorare la tipologia  e  la  quantita'
dell'attivita' svolta. 
    2. La Provincia effettua a  cadenza  almeno  triennale  controlli
nelle  aziende  agrituristiche  per  verificare  la  permanenza   dei
requisiti soggettivi e produttivi che hanno dato diritto al  rilascio
dell'abilitazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica e  della
certificazione relativa al rapporto di connessione. 
    3. A seguito dei  controlli  la  Provincia  puo'  emettere  nuova
certificazione che tiene conto delle mutate condizioni aziendali. 
    4. Il Comune effettua a cadenza almeno triennale controlli  nelle
aziende agrituristiche al fine  di  verificare  che  l'attivita'  sia
svolta nel rispetto delle normative vigenti. 
    5. Le Province ed i Comuni  possono  programmare  l'effettuazione
congiunta dei controlli di cui ai commi 2 e 4. 
    6. Le Comunita' montane effettuano attivita' di  controllo  sulle
aziende agrituristiche del territorio di competenza,  ai  fini  della
valutazione della permanenza dei requisiti produttivi, sulla base  di
una  programmazione  concordata  con  le  Province  a  cui   verranno
trasmessi i relativi esiti. 
    7. I servizi dei dipartimenti  di  Sanita'  pubblica  delle  AUSL
effettuano i controlli di competenza in materia di igiene,  sicurezza
alimentare ed ambienti di lavoro. 
    8. Le commissioni consultive di cui all'art. 2,  comma  4,  della
presente legge possono avvalersi  dei  risultati  dei  controlli  per
formulare proposte in ordine all'offerta turistica locale.