Art. 2 
Funzioni della Regione, delle Province, delle Comunita' montane e dei
                               Comuni 
    1. La Regione, ai sensi della legge regionale 15 maggio 1997,  n.
15 (Norme per l'esercizio delle  funzioni  regionali  in  materia  di
agricoltura. Abrogazione della legge regionale  27  agosto  1983,  n.
34),  in  materia  di  agriturismo  svolge  funzioni  normative,   di
programmazione, indirizzo e coordinamento. 
    2.  La  Giunta  regionale,  sentita  la  Commissione  assembleare
competente,  con  apposito  atto  specifica,  in  applicazione  della
presente legge, i criteri necessari  per  l'esercizio  dell'attivita'
agrituristica, le modalita' di svolgimento della  stessa  nonche'  le
procedure amministrative e di controllo applicabili. 
    3. Le Province e le  Comunita'  montane,  ai  sensi  della  legge
regionale n. 15 del 1997, art. 3, esercitano funzioni  amministrative
e  di  controllo  sulle  attivita'  agricole  svolte  dalle   aziende
agrituristiche sui territori di loro competenza. 
    4.  Le  Province,  in   particolare,   concedono   l'abilitazione
all'esercizio dell'attivita' agrituristica, rilasciano il certificato
relativo  al  rapporto  di  connessione  con  l'attivita'   agricola,
detengono l'elenco degli operatori  agrituristici  ed  esercitano  le
funzioni amministrative relative alla  denuncia  dei  prezzi  e  alle
rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza della ricettivita'
ed il movimento turistico. Le Province possono costituire commissioni
consultive al fine di valutare e monitorare l'andamento  dell'offerta
turistica rurale. 
    5. I Comuni  svolgono  funzioni  amministrative  e  di  controllo
relativamente allo svolgimento dell'attivita' agrituristica.