Art. 2 Funzioni della Regione, delle Province, delle Comunita' montane e dei Comuni 1. La Regione, ai sensi della legge regionale 15 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34), in materia di agriturismo svolge funzioni normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento. 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, con apposito atto specifica, in applicazione della presente legge, i criteri necessari per l'esercizio dell'attivita' agrituristica, le modalita' di svolgimento della stessa nonche' le procedure amministrative e di controllo applicabili. 3. Le Province e le Comunita' montane, ai sensi della legge regionale n. 15 del 1997, art. 3, esercitano funzioni amministrative e di controllo sulle attivita' agricole svolte dalle aziende agrituristiche sui territori di loro competenza. 4. Le Province, in particolare, concedono l'abilitazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica, rilasciano il certificato relativo al rapporto di connessione con l'attivita' agricola, detengono l'elenco degli operatori agrituristici ed esercitano le funzioni amministrative relative alla denuncia dei prezzi e alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza della ricettivita' ed il movimento turistico. Le Province possono costituire commissioni consultive al fine di valutare e monitorare l'andamento dell'offerta turistica rurale. 5. I Comuni svolgono funzioni amministrative e di controllo relativamente allo svolgimento dell'attivita' agrituristica.