Art. 20 Sanzioni 1. Chiunque svolge attivita' agrituristica o di Ospitalita' rurale familiare oppure si fregia del marchio agriturismo, senza aver presentato la necessaria dichiarazione di inizio attivita' e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attivita'. 2. Chiunque non espone al pubblico il marchio dell' agriturismo, non rispetta i periodi di apertura dell'azienda agrituristica o non espone il listino prezzi e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00. 3. Chiunque non mantiene in essere un'attivita' agricola con volumi almeno pari a quelli attestati nella certificazione relativa al rapporto di connessione, senza le opportune comunicazioni di variazione, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 3.000,00. 4. Chiunque non rispetta i limiti e le modalita' di esercizio dell'attivita' agrituristica previsti dalla presente legge e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400,00 a Euro 2.400,00. 5. In caso di reiterate violazioni alla presente legge, il Comune puo' provvedere alla sospensione temporanea dell'attivita' da tre a sei mesi. 6. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1 984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). 7. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 e' il Comune. 8. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 e' la Provincia. 9. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dal Titolo I della presente legge o dagli atti della Giunta regionale e' punita dal Comune, dalla Provincia e dalla Comunita' montana con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.