Art. 20 
                              Sanzioni 
    1. Chiunque  svolge  attivita'  agrituristica  o  di  Ospitalita'
rurale familiare oppure si fregia del marchio agriturismo, senza aver
presentato la necessaria dichiarazione di inizio attivita' e'  punito
con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro  1.000,00  a  Euro
6.000,00. In tal caso, oltre  alla  sanzione  pecuniaria,  il  Comune
dispone il divieto di prosecuzione dell'attivita'. 
    2. Chiunque non espone al pubblico il marchio dell'  agriturismo,
non rispetta i periodi di apertura dell'azienda agrituristica  o  non
espone il listino prezzi e' punito con  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00. 
    3. Chiunque non mantiene  in  essere  un'attivita'  agricola  con
volumi almeno pari a quelli attestati nella  certificazione  relativa
al rapporto di  connessione,  senza  le  opportune  comunicazioni  di
variazione, e' punito con una sanzione amministrativa  pecuniaria  da
Euro 500,00 a Euro 3.000,00. 
    4. Chiunque non rispetta i limiti e  le  modalita'  di  esercizio
dell'attivita' agrituristica previsti dalla presente legge e'  punito
con una sanzione amministrativa pecuniaria  da  Euro  400,00  a  Euro
2.400,00. 
    5. In caso di reiterate violazioni alla presente legge, il Comune
puo' provvedere alla sospensione temporanea dell'attivita' da  tre  a
sei mesi. 
    6. Per l'accertamento, la contestazione  e  l'applicazione  delle
sanzioni amministrative si applicano  le  disposizioni  di  cui  alla
legge regionale 28 aprile 1 984, n. 21 (Disciplina  dell'applicazione
delle sanzioni amministrative di competenza regionale). 
    7. L'ente competente all'irrogazione delle  sanzioni  di  cui  ai
commi 1, 2 e 4 e' il Comune. 
    8. L'ente competente all'irrogazione delle  sanzioni  di  cui  al
comma 3 e' la Provincia. 
    9. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dal Titolo I
della presente legge o dagli atti della Giunta  regionale  e'  punita
dal Comune, dalla Provincia e dalla Comunita' montana con la sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.