Art. 21 
                         Attivita' connesse 
    1. Per le finalita' di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a  norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), art. 15, i  Comuni,  le
Province,  le  Comunita'  montane  ed  altri  enti  pubblici  possono
istituire  elenchi  di  imprese  agricole  cui   affidare   attivita'
funzionali alla sistemazione ed  alla  manutenzione  del  territorio,
alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed  ai
mantenimento  dell'assetto   idrogeologico   nonche'   a   promuovere
prestazioni a favore della  tutela  delle  vocazioni  produttive  del
territorio. 
    2. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 della presente
legge possono individuare quali soggetti con cui convenzionarsi anche
le imprese agrituristiche per le attivita' tipicamente gestite  dagli
operatori agrituristici.  Ogni  impresa  puo'  richiedere  di  essere
iscritta  per  le  attivita'  per  cui  possiede  professionalita'  e
attrezzature adeguate, a norma delle disposizioni vigenti.