Art. 21 Attivita' connesse 1. Per le finalita' di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), art. 15, i Comuni, le Province, le Comunita' montane ed altri enti pubblici possono istituire elenchi di imprese agricole cui affidare attivita' funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed ai mantenimento dell'assetto idrogeologico nonche' a promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio. 2. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 della presente legge possono individuare quali soggetti con cui convenzionarsi anche le imprese agrituristiche per le attivita' tipicamente gestite dagli operatori agrituristici. Ogni impresa puo' richiedere di essere iscritta per le attivita' per cui possiede professionalita' e attrezzature adeguate, a norma delle disposizioni vigenti.