Art. 5 Ospitalita' 1. L'ospitalita' e' ammessa nel numero massimo di dodici camere ammobiliate nei fabbricati adibiti all'attivita' agrituristica e fino ad un massimo di otto piazzole in spazi aperti. 2. I limiti di cui al comma 1 del presente articolo sono elevati a diciotto camere e quindici piazzole nei parchi nazionali, nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 di cui al Titolo III della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000), nonche' nei territori delle Comunita' montane o delle Unioni di Comuni montani. 3. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in ordine alla metratura minima di superficie delle camere, non possono essere previsti mediamente piu' di tre posti letto per singola camera ammobiliata. 4. L'impresa agrituristica che da almeno tre anni aderisce ad un Club di eccellenza, di cui all'art. 17 della presente legge, puo' derogare ai limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo fino ad un massimo di ulteriori cinque camere. 5. Le camere, nei limiti di quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo e nel rispetto dell' art. 11, commi 1 e 4, della presente legge, possono essere organizzate in appartamenti agrituristici indipendenti. Le piazzole devono essere adeguatamente attrezzate e prive di strutture fisse.