Art. 5 
                             Ospitalita' 
    1. L'ospitalita' e' ammessa nel numero massimo di  dodici  camere
ammobiliate nei fabbricati adibiti all'attivita' agrituristica e fino
ad un massimo di otto piazzole in spazi aperti. 
    2. I limiti di cui al comma 1 del presente articolo sono  elevati
a diciotto camere e quindici piazzole  nei  parchi  nazionali,  nelle
aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 di cui al Titolo  III
della legge regionale  17  febbraio  2005,  n.  6  (Disciplina  della
formazione e della gestione del sistema regionale delle aree protette
e dei siti della Rete  Natura  2000),  nonche'  nei  territori  delle
Comunita' montane o delle Unioni di Comuni montani. 
    3. Nel rispetto delle norme  igienico-sanitarie  in  ordine  alla
metratura minima di  superficie  delle  camere,  non  possono  essere
previsti mediamente piu'  di  tre  posti  letto  per  singola  camera
ammobiliata. 
    4. L'impresa agrituristica che da almeno tre anni aderisce ad  un
Club di eccellenza, di cui all'art. 17  della  presente  legge,  puo'
derogare ai limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente  articolo  fino
ad un massimo di ulteriori cinque camere. 
    5. Le camere, nei limiti di quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 del
presente articolo e nel rispetto dell' art. 11, commi 1  e  4,  della
presente  legge,   possono   essere   organizzate   in   appartamenti
agrituristici indipendenti. Le piazzole devono  essere  adeguatamente
attrezzate e prive di strutture fisse.