Art. 6 Somministrazione di pasti e bevande 1. L'attivita' di somministrazione di pasti e bevande all'interno dell'impresa agrituristica e' ammessa nei limiti determinati dalla disponibilita' della materia prima agricola aziendale, dalla idoneita' sanitaria dei locali utilizzati e comunque per un volume non superiore alla media di cinquanta pasti giornalieri su base mensile. 2. Il limite di cui al comma 1 e' elevabile di ulteriori due pasti per ogni camera o piazzola prevista nella dichiarazione di inizio attivita' di cui all'art. 10. 3. Il pasto e le bevande offerti al pubblico devono essere espressione e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare dell'Emilia-Romagna. 4. Nella somministrazione di pasti e bevande possono essere impiegate le seguenti tipologie di prodotto: a) prodotti propri dell' azienda agricola e prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi; b) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, QC e tipici regionali inseriti nell'apposito Albo ministeriale, prodotti biologici regionali acquistati da aziende agricole del territorio regionale o loro consorzi, nonche' prodotti di altre aziende agricole regionali acquistati direttamente dai produttori, con preferenza a quelli della zona, o da loro strutture collettive di trasformazione e commercializzazione. 5. I prodotti propri devono rappresentare, in valore, almeno il 35 per cento del prodotto totale annuo utilizzato. Tale percentuale e' ridotta al 25 per cento per le aziende situate nel territorio ricompreso in Comunita' montane o in Unioni di Comuni montani. 6. La somma dei prodotti di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo deve essere superiore, in valore, all'80 per cento del prodotto totale annuo utilizzato. 7. La rimanente quota di prodotto deve provenire preferibilmente e per quanto possibile da artigiani alimentari della zona e riferirsi a produzioni agricole regionali. 8. Il comune, su richiesta del singolo imprenditore, puo' autorizzare lo svolgimento dell' attivita' agrituristica di somministrazione di pasti e bevande, in deroga ai limiti indicati ai commi precedenti, per un periodo massimo di sei mesi, in presenza di cause di forza maggiore dovute in particolare a calamita' atmosferiche, fitopatie o epizoozie che hanno colpito l'impresa agricola e sono state accertate dai competenti organi regionali.