Art. 6 
                 Somministrazione di pasti e bevande 
    1. L'attivita' di somministrazione di pasti e bevande all'interno
dell'impresa agrituristica e' ammessa nei  limiti  determinati  dalla
disponibilita'  della  materia  prima   agricola   aziendale,   dalla
idoneita' sanitaria dei locali utilizzati e comunque  per  un  volume
non superiore alla media  di  cinquanta  pasti  giornalieri  su  base
mensile. 
    2. Il limite di cui al comma 1  e'  elevabile  di  ulteriori  due
pasti per ogni camera o  piazzola  prevista  nella  dichiarazione  di
inizio attivita' di cui all'art. 10. 
    3. Il pasto e  le  bevande  offerti  al  pubblico  devono  essere
espressione  e  valorizzazione  delle   tradizioni   enogastronomiche
tipiche locali e della cultura alimentare dell'Emilia-Romagna. 
    4. Nella somministrazione  di  pasti  e  bevande  possono  essere
impiegate le seguenti tipologie di prodotto: 
      a) prodotti propri dell' azienda agricola e  prodotti  ricavati
da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni effettuate
da terzi; 
      b) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG,  QC
e tipici regionali inseriti nell'apposito Albo ministeriale, prodotti
biologici regionali acquistati da  aziende  agricole  del  territorio
regionale o loro consorzi, nonche' prodotti di altre aziende agricole
regionali acquistati direttamente dai produttori,  con  preferenza  a
quelli della zona, o da loro strutture collettive di trasformazione e
commercializzazione. 
    5. I prodotti propri devono rappresentare, in valore,  almeno  il
35 per cento del prodotto totale annuo utilizzato.  Tale  percentuale
e' ridotta al 25 per cento per  le  aziende  situate  nel  territorio
ricompreso in Comunita' montane o in Unioni di Comuni montani. 
    6. La somma dei prodotti di cui al comma 4, lettere a) e b),  del
presente articolo deve essere superiore, in valore, all'80 per  cento
del prodotto totale annuo utilizzato. 
    7. La rimanente quota di prodotto deve provenire  preferibilmente
e per quanto possibile da artigiani alimentari della zona e riferirsi
a produzioni agricole regionali. 
    8.  Il  comune,  su  richiesta  del  singolo  imprenditore,  puo'
autorizzare  lo  svolgimento   dell'   attivita'   agrituristica   di
somministrazione di pasti e bevande, in deroga ai limiti indicati  ai
commi precedenti, per un periodo massimo di sei mesi, in presenza  di
cause  di  forza  maggiore  dovute   in   particolare   a   calamita'
atmosferiche, fitopatie  o  epizoozie  che  hanno  colpito  l'impresa
agricola e sono state accertate dai competenti organi regionali.