Art. 8 
Abilitazione    all'esercizio    dell'attivita'    agrituristica    e
         certificazione relativa al rapporto di connessione 
    1. Gli imprenditori agricoli  che  intendono  svolgere  attivita'
agrituristica  devono   ottenere   dalla   Provincia   l'abilitazione
all'esercizio  dell'attivita'  medesima  ed  apposita  certificazione
relativa al rapporto di connessione con l'attivita' agricola  di  cui
all'art. 4 della presente legge. 
    2. L'abilitazione viene  rilasciata  agli  imprenditori  agricoli
provvisti di attestato di frequenza ai  corsi  previsti  dall'art.  9
della presente legge che  dimostrano  di  non  essere  in  una  delle
condizioni ostative al rilascio  previste  dalla  legge  20  febbraio
2006, n. 96 (Disciplina dell' agriturismo), art. 6, comma 1. 
    3. La certificazione del rapporto di connessione rilasciata dalla
Provincia, sulla base  di  una  descrizione  dell'  azienda  agricola
comprensiva  di  un  dettagliato  elenco  delle  attivita'   agricole
esercitate, definisce le attivita' agrituristiche che potranno essere
svolte nel rispetto del principio di connessione.