Art. 8 Abilitazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica e certificazione relativa al rapporto di connessione 1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attivita' agrituristica devono ottenere dalla Provincia l'abilitazione all'esercizio dell'attivita' medesima ed apposita certificazione relativa al rapporto di connessione con l'attivita' agricola di cui all'art. 4 della presente legge. 2. L'abilitazione viene rilasciata agli imprenditori agricoli provvisti di attestato di frequenza ai corsi previsti dall'art. 9 della presente legge che dimostrano di non essere in una delle condizioni ostative al rilascio previste dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell' agriturismo), art. 6, comma 1. 3. La certificazione del rapporto di connessione rilasciata dalla Provincia, sulla base di una descrizione dell' azienda agricola comprensiva di un dettagliato elenco delle attivita' agricole esercitate, definisce le attivita' agrituristiche che potranno essere svolte nel rispetto del principio di connessione.