Art. 9 
               Formazione per il sistema «Agriturismo» 
    1.   Gli   imprenditori   agricoli   che    intendono    ottenere
1'abilitazione all'attivita' agrituristica devono essere in possesso,
al momento della domanda, di un attestato di frequenza  ad  un  corso
per operatore agrituristico con verifica dell'apprendimento. 
    2. La Giunta regionale, in applicazione della legge regionale  30
giugno 2003, n. 12 (Norme per  l'uguaglianza  delle  opportunita'  di
accesso al  sapere,  per  ognuno  e  per  tutto  l'arco  della  vita,
attraverso  il  rafforzamento  dell'istruzione  e  della   formazione
professionale, anche in integrazione tra loro), promuove e disciplina
azioni formative  e  di  aggiornamento  rivolte  agli  operatori  del
settore agrituristico. 
    3. Gli organismi pubblici  e  privati  erogatori  di  servizi  di
formazione professionale gestiscono sia i corsi specialistici  sia  i
corsi di aggiornamento con il coordinamento delle Province.