Art. 9 Formazione per il sistema «Agriturismo» 1. Gli imprenditori agricoli che intendono ottenere 1'abilitazione all'attivita' agrituristica devono essere in possesso, al momento della domanda, di un attestato di frequenza ad un corso per operatore agrituristico con verifica dell'apprendimento. 2. La Giunta regionale, in applicazione della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), promuove e disciplina azioni formative e di aggiornamento rivolte agli operatori del settore agrituristico. 3. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale gestiscono sia i corsi specialistici sia i corsi di aggiornamento con il coordinamento delle Province.