Art. 4 
 
                      Principio di uguaglianza 
 
    1. La Regione riconosce e garantisce i diritti di liberta'  e  di
uguaglianza  previsti  dalla   Costituzione   e   dalle   convenzioni
internazionali  riconosciute  nel  nostro  ordinamento  ponendoli   a
fondamento e limite di tutte le proprie attivita'. 
    2. La  Regione  concorre  a  rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine
economico, sociale,  culturale,  sessuale,  etnico  e  religioso  che
limitano l'uguaglianza e la liberta' dei cittadini. 
    3. La Regione riconosce l'apporto derivante dalle diverse storie,
dalle diverse  culture  e  dalle  radici  religiose  cristiane  delle
comunita' campane e considera l'incontro tra le differenti  civilta',
religioni e culture del Mediterraneo quale fondamentale strumento  di
formazione e crescita di una comunita' pluralista ed interetnica.