Art. 4 Principio di uguaglianza 1. La Regione riconosce e garantisce i diritti di liberta' e di uguaglianza previsti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali riconosciute nel nostro ordinamento ponendoli a fondamento e limite di tutte le proprie attivita'. 2. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale, sessuale, etnico e religioso che limitano l'uguaglianza e la liberta' dei cittadini. 3. La Regione riconosce l'apporto derivante dalle diverse storie, dalle diverse culture e dalle radici religiose cristiane delle comunita' campane e considera l'incontro tra le differenti civilta', religioni e culture del Mediterraneo quale fondamentale strumento di formazione e crescita di una comunita' pluralista ed interetnica.