Art. 10 
 
                               Elenchi 
 
    1. Al fine di evitare che mediante  interventi  successivi  siano
superati i limiti previsti,  i  Comuni  provvedono  ad  istituire  ed
aggiornare l'elenco  degli  interventi  autorizzati  ai  sensi  degli
articoli 4 e 6 della presente legge.