Art. 12 
 
                         Ambito applicativo 
 
    1. Con deliberazione di Consiglio comunale, da adottarsi entro il
termine  perentorio  di  120  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, i Comuni possono decidere di avvalersi delle norme di
cui alla presente legge o di escludere l'applicabilita'  delle  norme
di cui agli artt. 4 e 6 in relazione a specifici immobili o zone  del
proprio territorio, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di
carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, nonche'
stabilire  limiti  differenziati  alle  possibilita'  di  ampliamento
accordate  da  detti  articoli,  in  relazione  alle  caratteristiche
proprie delle singole zone e del loro diverso  grado  di  saturazione
edilizia e della previsione  negli  strumenti  urbanistici  di  piani
attuativi. Con la  stessa  deliberazione  i  Comuni  individuano  gli
ambiti  omogenei  per  consentire  gli  interventi  su  area  diversa
previsti dall'art. 6, comma 6, nonche' le  aree  che  possono  essere
cedute gratuitamente al  patrimonio  comunale  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 6 comma 7, della presente legge.