Art. 3 Definizioni e parametri 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, sono stabilite le seguenti definizioni: a) per nuclei antichi si intendono quelli definiti dai Comuni con apposita perimetrazione in sede di approvazione della deliberazione consiliare di cui all'art. 12 della presente legge o comunque, quelli delimitati come zone «A» di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968 o ad esse assimilabili, cosi' come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali; b) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle definite dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici. In mancanza di definizioni contenute in detti atti, si fa riferimento a quelle definite dal decreto ministeriale n. 1444/1968.