Art. 3 
 
                       Definizioni e parametri 
 
    1. Ai fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
Titolo, sono stabilite le seguenti definizioni: 
      a) per nuclei antichi si intendono quelli definiti  dai  Comuni
con  apposita  perimetrazione   in   sede   di   approvazione   della
deliberazione consiliare di cui all'art. 12 della  presente  legge  o
comunque,  quelli  delimitati  come  zone  «A»  di  cui  al   decreto
ministeriale n. 1444/1968 o ad esse assimilabili, cosi' come definite
dagli strumenti urbanistici generali o  dagli  atti  di  governo  del
territorio comunali; 
      b) per distanze minime e  altezze  massime  dei  fabbricati  si
intendono quelle definite dagli atti  di  governo  del  territorio  o
dagli strumenti urbanistici. In mancanza di definizioni contenute  in
detti  atti,  si  fa  riferimento  a  quelle  definite  dal   decreto
ministeriale n. 1444/1968.