Art. 7 
 
                       Oneri di urbanizzazione 
 
    1. La realizzazione degli interventi  di  cui  all'art.  6  della
presente  legge   comporta   la   corresponsione   degli   oneri   di
urbanizzazione previsti dalla vigente normativa regionale, in  misura
doppia. 
    2. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione e'  corrisposta
alla Regione Abruzzo mediante versamento  sul  c/c  postale  13633672
intestato alla Regione Abruzzo. 
    3. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo,  la  somma  e'
restituita al richiedente. 
    4. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale
e' istituito, nell'ambito della  UPB  03.05.002,  il  capitolo  35025
denominato: Contributo per maggiorazione oneri di urbanizzazione  per
ampliamento, demolizione  e  ricostruzione  del  patrimonio  edilizio
esistente. 
    5. Sono esonerate dal versamento della maggiorazione degli  oneri
di urbanizzazione dovuti alla Regione Abruzzo le  Associazioni  Onlus
che si avvalgono delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 6  della
presente legge per gli interventi eseguiti  su  edifici  ubicati  nel
territorio regionale da destinare a finalita' di accoglienza. 
    6.  La  mutazione  della  destinazione   d'uso   degli   immobili
assoggettati alle  disposizioni  di  cui  al  comma  5  del  presente
articolo prima del decorso  di  dieci  anni,  comporta  l'obbligo  di
corrispondere gli oneri di cui al comma 1 del  presente  articolo  da
versare al momento della richiesta di variazione  della  destinazione
d'uso.