Art. 8 
 
                Eliminazione barriere architettoniche 
 
    1. Gli interventi di cui all'art. 6 sono realizzati nel  rispetto
delle prescrizioni tecniche  contenute  negli  articoli  8  e  9  del
decreto ministeriale 14 giugno 1989, n.  236  (Prescrizioni  tecniche
necessarie  a  garantire  l'accessibilita',  l'adattabilita'   e   la
visitabilita'  degli  edifici  privati  e  di  edilizia  residenziale
pubblica  sovvenzionata  e  agevolata,  ai  fini  del  superamento  e
dell'eliminazione delle barriere architettoniche).