(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 19 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata Regione, nel rispetto della parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia «Testo A»), persegue gli obiettivi di tutela della pubblica incolumita' e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, attraverso la salvaguardia della stabilita' e della sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche. 2. Alla realizzazione delle finalita' di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto dei principi di decentramento e di collaborazione, i Comuni con riferimento al territorio di competenza.