(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
           Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 19 agosto 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1.  La  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  di  seguito  denominata
Regione, nel rispetto della  parte  II,  capo  IV,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico  delle
disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di  edilizia
«Testo  A»),  persegue  gli  obiettivi  di  tutela   della   pubblica
incolumita'  e  di  riduzione  del  rischio  sismico  sul  territorio
regionale,  attraverso  la  salvaguardia  della  stabilita'  e  della
sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche. 
    2.  Alla  realizzazione  delle  finalita'  di  cui   al   comma 1
concorrono,  nel  rispetto  dei  principi  di  decentramento   e   di
collaborazione, i Comuni con riferimento al territorio di competenza.