Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. Le norme per la costruzione in zona  sismica  contenute  nella
presente legge si applicano a chiunque esegua,  con  o  senza  titolo
abilitativo,  nelle  zone  del  territorio  della  Regione   soggette
all'obbligo  della  progettazione  antisismica,  opere  o  interventi
edilizi di manutenzione straordinaria, di  restauro,  di  risanamento
conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di
ristrutturazione  urbanistica,  che  abbiano  rilevanza  strutturale,
ovvero modifichi la destinazione d'uso di edifici e di opere,  con  o
senza lavori edili, in modo tale da farli rientrare  nelle  categorie
di cui all'art. 6, comma 2, lettera a).