Art. 3 
 
                      Competenze della Regione 
 
    1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 la Regione provvede: 
      a) alla classificazione  delle  zone  sismiche  del  territorio
regionale, sentiti le Province e i Comuni,  i  quali  sono  tenuti  a
esprimersi entro il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  richiesta;
decorso inutilmente tale termine, la classificazione  proposta  dalla
Regione si intende assentita; 
      b) alla gestione degli elenchi delle zone di cui  alla  lettera
a) e all'aggiornamento dei valori differenziati attribuiti  ai  gradi
di  sismicita',  in  base  ai  criteri  generali  definiti  ai  sensi
dell'art. 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001; 
      c) all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni  dei  Comuni
nei  casi  in  cui  ricorra  la  specifica  esigenza  di   assicurare
unitarieta' e uniformita' di trattamento del territorio regionale. 
    2. Entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti: 
      a) la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle
aree di alta e bassa sismicita' ai fini di cui agli articoli 6 e 7; 
      b) le modalita' di applicazione delle  norme  tecniche  per  la
costruzione in zona  sismica  cosi'  come  definite  dalle  normative
vigenti; 
      c) le modalita' del sorteggio dei progetti previsto all'art. 7,
comma 3, e delle relative comunicazioni; 
      d) i parametri per la determinazione dell'onere istruttorio per
la parziale copertura dei costi dell'attivita' svolta dagli organismi
tecnici istituiti ai sensi del comma 4. 
    3. Entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge, con regolamento  regionale,  previo  parere  della  competente
Commissione consiliare, sono definiti: 
      a) le tipologie di edifici e  di  opere  previsti  all'art.  6,
comma 2, lettera a); 
      b) le modalita' di presentazione e di trasmissione dei progetti
nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 6 e 7; 
      c) i criteri per la determinazione della funzione  di  limitata
importanza nel contesto statico dell'opera,  ai  sensi  dell'art.  5,
comma 3. 
    4. Entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge, sono costituiti gli organismi tecnici di cui all'art. 4, comma
2, con decreto del Presidente  della  Regione,  previa  deliberazione
della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la  durata,
i compiti e le modalita' di funzionamento.