Art. 3 Competenze della Regione 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 la Regione provvede: a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti le Province e i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita; b) alla gestione degli elenchi delle zone di cui alla lettera a) e all'aggiornamento dei valori differenziati attribuiti ai gradi di sismicita', in base ai criteri generali definiti ai sensi dell'art. 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; c) all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarieta' e uniformita' di trattamento del territorio regionale. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti: a) la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle aree di alta e bassa sismicita' ai fini di cui agli articoli 6 e 7; b) le modalita' di applicazione delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica cosi' come definite dalle normative vigenti; c) le modalita' del sorteggio dei progetti previsto all'art. 7, comma 3, e delle relative comunicazioni; d) i parametri per la determinazione dell'onere istruttorio per la parziale copertura dei costi dell'attivita' svolta dagli organismi tecnici istituiti ai sensi del comma 4. 3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti: a) le tipologie di edifici e di opere previsti all'art. 6, comma 2, lettera a); b) le modalita' di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 6 e 7; c) i criteri per la determinazione della funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera, ai sensi dell'art. 5, comma 3. 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono costituiti gli organismi tecnici di cui all'art. 4, comma 2, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalita' di funzionamento.