Art. 4 
 
                        Competenze dei Comuni 
 
    1.  I  Comuni  con   riferimento   all'ambito   territoriale   di
competenza, provvedono: 
      a) a esprimersi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a); 
      b) a svolgere le attivita' connesse al  deposito  dei  progetti
previsto all'art. 5, comma 1; 
      c) a svolgere, ai sensi degli articoli  6  e  7,  le  attivita'
relative alla trasmissione dei progetti alla  struttura  regionale  a
livello provinciale competente in materia; 
      d) a svolgere le attivita' connesse alla  denuncia  dei  lavori
prevista all'art. 8; 
      e) alla gestione  e  all'aggiornamento  costante  dei  registri
delle  denunce  dei  progetti  di  cui  all'art.93  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380/2001; 
      f) al rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori di cui
all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; 
      g) alla vigilanza  sul  rispetto,  nelle  zone  del  territorio
regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, delle
norme tecniche per la costruzione in zona sismica definite  ai  sensi
dell'art. 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001. 
    2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di  cui  al  comma  1,
lettera f), i Comuni si avvalgono di organismi tecnici, composti  dai
responsabili  delle  strutture  regionali   a   livello   provinciale
competenti in materia e da esperti, costituiti ai sensi dell'art.  3,
comma 4.