Art. 4 Competenze dei Comuni 1. I Comuni con riferimento all'ambito territoriale di competenza, provvedono: a) a esprimersi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a); b) a svolgere le attivita' connesse al deposito dei progetti previsto all'art. 5, comma 1; c) a svolgere, ai sensi degli articoli 6 e 7, le attivita' relative alla trasmissione dei progetti alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia; d) a svolgere le attivita' connesse alla denuncia dei lavori prevista all'art. 8; e) alla gestione e all'aggiornamento costante dei registri delle denunce dei progetti di cui all'art.93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; f) al rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; g) alla vigilanza sul rispetto, nelle zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica definite ai sensi dell'art. 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. 2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettera f), i Comuni si avvalgono di organismi tecnici, composti dai responsabili delle strutture regionali a livello provinciale competenti in materia e da esperti, costituiti ai sensi dell'art. 3, comma 4.