(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                     n. 41 del 26 ottobre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
 
                             Preambolo: 
 
    Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
    Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; 
    Vista la Convenzione del Consiglio  d'Europa  per  la  protezione
degli animali da compagnia, approvata a  Strasburgo  il  13  novembre
1987; 
    Visto il regolamento del Parlamento europeo e  del  Consiglio  n.
882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi  a
verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi  e  di
alimenti e alle norme sulla salute e il benessere degli animali; 
    Vista la legge del 14 agosto 1991, n. 281 (Tutela  degli  animali
d'affezione e prevenzione del randagismo); 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
febbraio 2003, concernente il recepimento (Accordo  tra  il  Ministro
della salute, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano
del 6 febbraio  2003,  in  materia  di  benessere  degli  animali  da
compagnia e pet-therapy); 
    Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie  locali,
espresso nella seduta del 20 marzo 2009; 
    Considerato quanto segue: 
      1. La necessita' di addivenire, in seguito all'Accordo  tra  il
Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano del 6 febbraio 2003, all'adozione di specifiche  disposizioni
finalizzate ad assicurare: il benessere degli animali,  evitarne  gli
utilizzi  riprovevoli,   consentirne   l'identificazione   attraverso
appositi «microchip» ed utilizzare la «pet-therapy» per  la  cura  di
anziani e bambini. 
      2.  Che  la  Giunta  regionale,  per  ottemperare  ad  esigenze
funzionali, ha emanato specifiche direttive  alle  aziende  sanitarie
con deliberazione 23 aprile 2007, n. 283 (Direttive alle Aziende  USL
per la sorveglianza sul benessere degli animali), estendendo l'ambito
della sorveglianza alle categorie di animali ed  alle  attivita'  che
non risultavano altrimenti contemplate. 
      3. L'esigenza di regolare le relazioni tra gli esseri  umani  e
gli animali, in seguito alla sensibilita' crescente delle norme verso
i bisogni degli animali in quanto «esseri senzienti e non quali  cose
messe  a  disposizione  del  genere  umano»,  come  riconosciuto  dal
Trattato dell'Unione europea di Lisbona, sottoscritto il 13  dicembre
2007 da ventisette Stati. 
      4. L'opportunita' di dover riorganizzare la normativa regionale
vigente in materia con apposita legge regionale  che  ricompranda  la
revisione e l'adeguamento della legge regionale 8 aprile 1995, n.  43
(Norme per la  gestione  dell'anagrafe  del  cane,  la  tutela  degli
animali d'affezione e la prevenzione  del  randagismo),  della  quale
infatti se ne dispone l'abrogazione. 
      5. Di addivenire ad una legge di principi generali a tutela del
benessere degli animali che si proponga di  combattere  le  forme  di
maltrattamento degli animali attraverso la codificazione di norme che
indichino  i  comportamenti  corretti,   nonche'   sensibilizzino   i
proprietari verso una corretta  conduzione  dell'animale  nei  luoghi
pubblici garantendo al contempo  l'incolumita'  delle  persone  e  il
rispetto dell'animale e ponendo fine a  pratiche  disdicevoli,  quali
l'addestramento a cui sono sottoposti alcuni animali; l'eliminazione,
attraverso il sistema sanzionatorio, dei comportamenti scorretti;  la
facilitazione  dell'accertamento  degli  illeciti  per   gli   agenti
incaricati. Una legge che  intervenga  nel  complesso  della  materia
riguardante la gestione, il trasporto  e  il  commercio  dell'animale
rimandando le specifiche disposizioni al  regolamento  di  attuazione
della legge. 
    Si approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                          F i n a l i t a' 
 
    1. La Regione Toscana, in coerenza con le finalita'  dell'art.  4
del proprio Statuto, promuove e disciplina la tutela  degli  animali,
condanna gli atti di crudelta' verso di essi ed  il  loro  abbandono,
favorisce interventi volti  a  contrastare  il  randagismo  ed  opera
affinche'   sia   promosso,   nel   sistema   educativo   dell'intera
popolazione, il rispetto degli animali ed il  valore  della  corretta
convivenza tra animali e uomo. 
    2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta  regionale  valorizza  il
ruolo delle  associazioni  senza  scopo  di  lucro  e  delle  imprese
sociali,  riconosciute  ed  iscritte  in  albi  istituiti  con  leggi
regionali, aventi finalita' di protezione  e  difesa  degli  animali,
sostiene la cultura animalista ed ogni corrente di pensiero  ispirata
al rispetto ed alla protezione degli animali.