Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
    1. La  presente  legge  individua  i  comportamenti  necessari  a
garantire il benessere degli  animali  nelle  situazioni  in  cui  si
esplica una forma di interazione con l'uomo e nelle attivita' in  cui
essi vengano  impiegati;  disciplina  inoltre  le  modalita'  per  il
controllo della riproduzione, l'identificazione dei cani e  le  altre
misure necessarie per il controllo del randagismo canino e felino. 
    2. La legge individua i contenuti dei programmi  di  informazione
ed educazione volti a favorire la l'applicazione dei principi in essa
contenuti, nonche'  la  diffusione  delle  conoscenze  relative  alle
necessita' ed alle abitudini degli animali.