Art. 2 Oggetto 1. La presente legge individua i comportamenti necessari a garantire il benessere degli animali nelle situazioni in cui si esplica una forma di interazione con l'uomo e nelle attivita' in cui essi vengano impiegati; disciplina inoltre le modalita' per il controllo della riproduzione, l'identificazione dei cani e le altre misure necessarie per il controllo del randagismo canino e felino. 2. La legge individua i contenuti dei programmi di informazione ed educazione volti a favorire la l'applicazione dei principi in essa contenuti, nonche' la diffusione delle conoscenze relative alle necessita' ed alle abitudini degli animali.