Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. La presente legge si  applica  agli  animali  che  vivono  sul
territorio regionale nell'ambito di  un  rapporto  di  interazione  e
convivenza con l'uomo. 
    2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge: 
      a) gli animali impiegati in attivita' gia' oggetto di specifica
disciplina,  per  gli  aspetti   espressamente   considerati,   quali
allevamento    zootecnico,    caccia,     pesca,     sperimentazione,
derattizzazione, disinfestazione,  giardini  zoologici,  bioparchi  e
centri di recupero; 
      b) gli animali che vivono allo stato libero e non interagiscono
con l'uomo; 
      c) i feti e gli embrioni animali. 
    3. Gli animali di cui al comma 2,  lettere  a)  e  b),  rientrano
nell'ambito di applicazione della presente legge qualora si  instauri
un rapporto di convivenza ed interazione tra di essi e l'uomo. 
    4.  Ogni  attivita'  economica   concernente   animali,   incluse
l'attivita' di  cura  e  toelettatura,  e'  svolta,  oltre  a  quanto
previsto agli artt. 11, 12,  13,  14,  15,  16,  nel  rispetto  delle
disposizioni della presente legge.