Art. 3 Ambito di applicazione 1. La presente legge si applica agli animali che vivono sul territorio regionale nell'ambito di un rapporto di interazione e convivenza con l'uomo. 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge: a) gli animali impiegati in attivita' gia' oggetto di specifica disciplina, per gli aspetti espressamente considerati, quali allevamento zootecnico, caccia, pesca, sperimentazione, derattizzazione, disinfestazione, giardini zoologici, bioparchi e centri di recupero; b) gli animali che vivono allo stato libero e non interagiscono con l'uomo; c) i feti e gli embrioni animali. 3. Gli animali di cui al comma 2, lettere a) e b), rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge qualora si instauri un rapporto di convivenza ed interazione tra di essi e l'uomo. 4. Ogni attivita' economica concernente animali, incluse l'attivita' di cura e toelettatura, e' svolta, oltre a quanto previsto agli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.