Art. 4 Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) «interazione»: rapporto tra animale e uomo per finalita' di affezione, sociali, terapeutiche o economiche, senza sfruttamento dell'animale per finalita' alimentari; b) «convivenza»: situazione di fatto in cui si realizza una forma di interazione tra animale e uomo; c) «necessita'»: insieme dei bisogni minimi e delle esigenze degli animali, compatibili con le modalita' di convivenza; d) «responsabile di un animale»: il proprietario o chiunque conviva con animali; chiunque accetti di detenere un animale non di sua proprieta' per un periodo determinato; il rappresentante legale, qualora proprietaria sia una persona giuridica; il sindaco per quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979; e) «attivita' di commercio»: lo scambio di animali a fini di lucro.