Art. 4 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini della presente legge, si intende per: 
      a) «interazione»: rapporto tra animale e uomo per finalita'  di
affezione, sociali, terapeutiche  o  economiche,  senza  sfruttamento
dell'animale per finalita' alimentari; 
      b) «convivenza»: situazione di fatto in  cui  si  realizza  una
forma di interazione tra animale e uomo; 
      c) «necessita'»: insieme dei bisogni minimi  e  delle  esigenze
degli animali, compatibili con le modalita' di convivenza; 
      d) «responsabile di un animale»:  il  proprietario  o  chiunque
conviva con animali; chiunque accetti di detenere un animale  non  di
sua proprieta' per un periodo determinato; il rappresentante  legale,
qualora proprietaria sia una persona giuridica; il sindaco per quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979; 
      e) «attivita' di commercio»: lo scambio di animali  a  fini  di
lucro.