Art. 2 
 
Competenze della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica 
            (Art. 3, comma 41, legge regionale n. 1/2000) 
 
    1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni: 
      a)  la  determinazione  delle  procedure  di  rilevazione   del
fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del  patrimonio
edilizio  esistente  e  delle  sue   possibilita'   di   integrazione
attraverso l'azione  coordinata  e  sinergica  dei  diversi  soggetti
sociali ed economici presenti sul territorio regionale; 
      b)  la  determinazione  delle  linee  di  intervento  e   degli
obiettivi di settore attraverso il programma regionale per l'edilizia
residenziale pubblica di cui all'art. 3, comma 2, lettera a); 
      c) la predisposizione dei programmi annuali di  attuazione  del
programma regionale  per  l'edilizia  residenziale  pubblica  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettera b); 
      d)  la  verifica  dell'efficacia  dei   programmi   attuati   e
dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie; 
      e) la determinazione dei limiti di costo  da  rispettare  nella
realizzazione degli interventi; 
      f) l'approvazione dei  progetti  ai  sensi  della  legislazione
vigente e la verifica di congruita' dei costi; 
      g) la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti
in conto interessi e delle quote di contributo in conto capitale; 
      h) la determinazione dei limiti di  reddito  per  l'accesso  ai
finanziamenti di edilizia residenziale pubblica; 
      i) la determinazione dei requisiti soggettivi  dei  beneficiari
finali; 
      j) la determinazione dei requisiti oggettivi degli interventi; 
      k) la promozione e il coordinamento della formazione e gestione
dell'anagrafe  dei  soggetti  fruenti  di   contributi   pubblici   e
dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; 
      l) la promozione di iniziative di ricerca; 
      m) la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione  e
la gestione degli alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica,  ivi
compresi i casi di  deroga  ai  requisiti  per  eccezionali  esigenze
sociali e la  costituzione  di  una  commissione  consultiva  tecnica
comunale  per  le  valutazioni  finalizzate  all'assegnazione   degli
alloggi  alle  famiglie,  in  possesso  dei  requisiti,  che  debbano
forzatamente rilasciare  l'alloggio  in  cui  abitano  a  seguito  di
provvedimento esecutivo di sfratto. Il comune  puo'  sottoporre  alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo una  proposta  d'intesa
per il coordinamento della commissione e per la gestione dei  profili
di competenza  relativi  all'impiego  della  forza  pubblica  con  le
attivita'  degli  ufficiali  giudiziari;  la   normativa   regionale,
nell'ambito dei requisiti per  l'accesso  agli  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica, individua limiti  della  situazione  economica
che definiscono una fascia omogenea di inquilini, caratterizzati  dal
medesimo bisogno abitativo, che possono sostenere un canone che copra
gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonche' i  costi
di gestione degli alloggi; 
      n) la determinazione dei criteri generali per la fissazione dei
canoni per l'edilizia residenziale pubblica; 
      o) l'individuazione delle modalita' di  gestione  del  sostegno
finanziario al  reddito  per  favorire  l'accesso  al  mercato  della
locazione dei nuclei familiari meno abbienti; 
      p) l'esercizio dell'attivita' di vigilanza  e  controllo  sulle
Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER); 
      q) il concorso con la competente amministrazione dello Stato  e
con gli enti locali interessati  nell'elaborazione  di  programmi  di
edilizia residenziale pubblica aventi interesse nazionale; 
      r)  la  determinazione  dei  criteri  per   l'esercizio   della
vigilanza sulle cooperative edilizie comunque fruenti  di  contributi
pubblici.