Art. 2 Competenze della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica (Art. 3, comma 41, legge regionale n. 1/2000) 1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni: a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilita' di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti sul territorio regionale; b) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di settore attraverso il programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 3, comma 2, lettera a); c) la predisposizione dei programmi annuali di attuazione del programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 3, comma 2, lettera b); d) la verifica dell'efficacia dei programmi attuati e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie; e) la determinazione dei limiti di costo da rispettare nella realizzazione degli interventi; f) l'approvazione dei progetti ai sensi della legislazione vigente e la verifica di congruita' dei costi; g) la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti in conto interessi e delle quote di contributo in conto capitale; h) la determinazione dei limiti di reddito per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica; i) la determinazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari finali; j) la determinazione dei requisiti oggettivi degli interventi; k) la promozione e il coordinamento della formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruenti di contributi pubblici e dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; l) la promozione di iniziative di ricerca; m) la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi i casi di deroga ai requisiti per eccezionali esigenze sociali e la costituzione di una commissione consultiva tecnica comunale per le valutazioni finalizzate all'assegnazione degli alloggi alle famiglie, in possesso dei requisiti, che debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto. Il comune puo' sottoporre alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo una proposta d'intesa per il coordinamento della commissione e per la gestione dei profili di competenza relativi all'impiego della forza pubblica con le attivita' degli ufficiali giudiziari; la normativa regionale, nell'ambito dei requisiti per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, individua limiti della situazione economica che definiscono una fascia omogenea di inquilini, caratterizzati dal medesimo bisogno abitativo, che possono sostenere un canone che copra gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonche' i costi di gestione degli alloggi; n) la determinazione dei criteri generali per la fissazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica; o) l'individuazione delle modalita' di gestione del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti; p) l'esercizio dell'attivita' di vigilanza e controllo sulle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER); q) il concorso con la competente amministrazione dello Stato e con gli enti locali interessati nell'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse nazionale; r) la determinazione dei criteri per l'esercizio della vigilanza sulle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici.