Art. 3 
 
                      Programmazione regionale 
(Art. 2, commi 1 e 2, legge regionale n. 13/1996; art. 3, comma 43  e
                   52, legge regionale n. 1/2000) 
 
    1.  Il  Consiglio  regionale  determina,   all'inizio   di   ogni
legislatura,  gli  indirizzi  ed  i  programmi  relativi  al  settore
dell'edilizia residenziale pubblica,  in  coerenza  con  i  contenuti
della programmazione economica, della pianificazione  territoriale  e
urbanistica e delle politiche sociali perseguite. 
    2. Gli strumenti di pianificazione e programmazione dell'edilizia
residenziale pubblica sono: 
      a) il programma regionale per l'edilizia residenziale  pubblica
(PRERP) a cadenza triennale, approvato dal Consiglio  regionale,  che
costituisce il documento di riferimento per  il  coordinamento  degli
interventi e della spesa e determina: 
        1)  le  linee  di  intervento   nel   settore   dell'edilizia
residenziale pubblica, secondo  gli  obiettivi  della  programmazione
socio-economica  regionale,   tenuto   conto   della   programmazione
territoriale  della  provincia,  con   particolare   riferimento   al
soddisfacimento dei fabbisogni abitativi rilevati per singoli  ambiti
territoriali e per tipologie di  intervento,  da  assolvere  mediante
interventi di edilizia residenziale pubblica; 
        2)  l'impegno  finanziario  per   il   raggiungimento   degli
obiettivi di soddisfacimento dei fabbisogni abitativi di  cui  al  n.
1); 
        3) le modalita' di incentivazione; 
        4) la definizione dei settori di intervento; 
        5) i criteri  generali  per  la  ripartizione  delle  risorse
finanziarie tra i vari settori di intervento; 
        6) i criteri  generali  per  la  scelta  delle  categorie  di
operatori; 
        7) le determinazioni in ordine alle modalita'  di  erogazione
dei flussi finanziari; 
      b) il programma annuale di attuazione, approvato  dalla  Giunta
regionale, che individua  gli  interventi  ammessi  a  finanziamento,
nonche' i criteri per la localizzazione puntuale degli stessi  e  per
la scelta dei soggetti attuatori e determina altresi' l'entita' delle
risorse finanziarie disponibili. 
    3. La  Giunta  regionale  presenta  al  Consiglio  regionale  per
l'approvazione una proposta di PRERP, con i contenuti di cui al comma
2, lettera a). Nella proposta della Giunta  regionale  sono  indicate
anche le modalita' di raccordo con gli interventi gia' programmati ai
sensi della legislazione vigente. 
    4. Nel rispetto delle determinazioni di cui ai  commi1  e  2,  la
Giunta regionale: 
      a) verifica l'attuazione dei piani di  intervento  previsti  in
esecuzione dei programmi di edilizia residenziale pubblica; 
      b) indirizza le attivita' degli enti  locali  per  favorire  la
gestione  sociale  degli  alloggi  e  dei  relativi  servizi  con  la
partecipazione degli utenti; 
      c) promuove il coordinamento tra gli enti operanti nel  settore
dell'edilizia residenziale pubblica; 
      d) esercita l'azione di vigilanza sulle ALER.