Art. 3 Programmazione regionale (Art. 2, commi 1 e 2, legge regionale n. 13/1996; art. 3, comma 43 e 52, legge regionale n. 1/2000) 1. Il Consiglio regionale determina, all'inizio di ogni legislatura, gli indirizzi ed i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e urbanistica e delle politiche sociali perseguite. 2. Gli strumenti di pianificazione e programmazione dell'edilizia residenziale pubblica sono: a) il programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica (PRERP) a cadenza triennale, approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della spesa e determina: 1) le linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, secondo gli obiettivi della programmazione socio-economica regionale, tenuto conto della programmazione territoriale della provincia, con particolare riferimento al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi rilevati per singoli ambiti territoriali e per tipologie di intervento, da assolvere mediante interventi di edilizia residenziale pubblica; 2) l'impegno finanziario per il raggiungimento degli obiettivi di soddisfacimento dei fabbisogni abitativi di cui al n. 1); 3) le modalita' di incentivazione; 4) la definizione dei settori di intervento; 5) i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento; 6) i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori; 7) le determinazioni in ordine alle modalita' di erogazione dei flussi finanziari; b) il programma annuale di attuazione, approvato dalla Giunta regionale, che individua gli interventi ammessi a finanziamento, nonche' i criteri per la localizzazione puntuale degli stessi e per la scelta dei soggetti attuatori e determina altresi' l'entita' delle risorse finanziarie disponibili. 3. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per l'approvazione una proposta di PRERP, con i contenuti di cui al comma 2, lettera a). Nella proposta della Giunta regionale sono indicate anche le modalita' di raccordo con gli interventi gia' programmati ai sensi della legislazione vigente. 4. Nel rispetto delle determinazioni di cui ai commi1 e 2, la Giunta regionale: a) verifica l'attuazione dei piani di intervento previsti in esecuzione dei programmi di edilizia residenziale pubblica; b) indirizza le attivita' degli enti locali per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei relativi servizi con la partecipazione degli utenti; c) promuove il coordinamento tra gli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica; d) esercita l'azione di vigilanza sulle ALER.